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Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione e valutazione del reddito necessario

Inviato: lun apr 10, 2017 6:32 pm
da adirmigranti
Al link sottostante trovate la circolare con la quale il Ministero, il 3 ottobre 2016, fornisce chiarimenti attuativi alle Questure in ordine alla durata e alla possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno nel caso in cui il richiedente abbia perso il lavoro.
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... e=20170410

Innanzitutto bisogna sottolineare che la durata del permesso per attesa occupazione potrà essere di durata superiore (e comunque non inferiore) ad 1 anno, "per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero" come recita l'art. 22, c. 11 del T.U. Immigrazione http://www2.immigrazione.regione.toscan ... rt22-com11.

Alla scadenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il richiedente non possa far valere un nuovo contratto di lavoro, potranno essere presi in considerazione dalla questura i redditi dei familiari conviventi ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari (coesione familiare):
"Con riguardo, peraltro, all'ultima parte del comma 11, dell'articolo 22, il legislatore ha voluto chiarire che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b) , ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente."

Si riporta anche un passaggio della sentenza del Consiglio di Stato, allegata alla circolare, in merito alle valutazioni prognostiche che la questura deve fare in merito alla reale capacità reddituale del richiedente il rinnovo, che non possa vantare un reddito pregresso sufficiente (art 13, c. 2, D.P.R. 394/1999: http://www2.immigrazione.regione.toscan ... art13-com2
" (...) la Questura - in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi - non può limitarsi a valutare il reddito storico che è sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi che tenga conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full time o part time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.
In questo modo si evita di pregiudicare i cittadini stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile."