Permesso di soggiorno assistenza minore

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Mazzantini.Rebekka
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Permesso di soggiorno assistenza minore

Messaggio da Mazzantini.Rebekka » lun mag 29, 2017 1:13 pm

Due cittadini Nigeriani (marito e moglie) hanno entrambi permessi di soggiorno per assistenza minore (permessi rilasciati in seguito alla nascita dei figli). Il problema è che i permessi che vengono rilasciati hanno sempre durata molto ridotta, questo non permette al marito di mantenere una continuità lavorativa in quanto i datori di lavoro fanno contratti a tempo determinato che non rinnovano alla scadenza del permesso di soggiorno, finché non ha il nuovo permesso.
In data 26/01/2017 hanno fatto una richiesta al tribunale dei minorenni di Firenze per avere il nulla osta per il rinnovo. Non hanno però ancora avuto risposta. Questa situazione ha comportato la perdita del lavoro del marito e la conseguente situazione di morosità per l'affitto.
Più volte hanno provato a chiedere in Questura la possibilità di ottenere un permesso con diversa motivazione (lavoro subordinato) per rendere più snella la richiesta di rinnovo e mantenere continuità lavorativa, non essendo però possibile la conversione hanno ricevuto sempre dinieghi, adesso che la situazione si è ulteriormente complicata vorrebbero poter trovare una soluzione per uscire dall'empasse del permesso assistenza minore.

Grazie
Rebekka

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adirmigranti
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Re: Permesso di soggiorno assistenza minore

Messaggio da adirmigranti » mar mag 30, 2017 4:25 pm

Gentile Rebekka,
il limite alla conversione del permesso di soggiorno ex art. 31 T.U. non è superabile.
In base alla situazione in concreto è però possibile valutare altre strade, anche se non semplici.

In possesso di permesso di soggiorno valido (quindi una volta ottenuto questo rilascio), se ci fossero tutti gli altri requisiti ex art. 9 T.U.I. (5 anni di soggiorno, reddito, idoneità dell'alloggio), si potrebbe valutare la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
Questa possibilità, non prevista esplicitamente dalla legge, è però oggetto di una giurisprudenza abbastanza conforme (vedi l'art. 9 comma 3).
L'aspetto delicato (come è chiaro dalla problematica del lavoro) è sostenere che la permanenza sia regolare anche nel periodo di attesa tra un permesso e l'altro. Sulla base della giurisprudenza sul punto ci sembra però possibile sostenere che, se la famiglia ha depositato la richiesta per un nuovo permesso ex art. 31 T.U. in Tribunale prima della scadenza del permesso di soggiorno, la permanenza possa definirsi regolare.
La Questura con grande probabilità non concederà il permesso di soggiorno ma, a fronte del preavviso di rigetto ex art. 10 bis T.U, è possibile depositare una memoria che sostenga quanto sopra. Se poi la Questura emette comunque un diniego, l'unica strada sarà un ricorso al TAR, su cui potrebbero esserci buone possibilità di successo, ma è certamente una procedura costosa dato che la famiglia dovrà essere assistita da professionista (possibilmente esperto della materia). E' chiaro quindi che non si tratta di una procedura standard, per cui è necessario che la famiglia si faccia seguire e sia molto attenta ai vari passaggi.

In assenza di decreto flussi che consenta le regolarizzazione (conversione) per lavoro subordinato o di una sanatoria, un'altra possibilità a lungo termine da valutare potrebbe essere l'ingresso come stagionale di uno dei genitori, da cui potrebbe seguire una conversione in lavoro subordinato e infine una coesione con l'altro genitore.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori confronti qualora emergano maggiori dettagli.
Cordialmente.

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