Legge Cirinnà e diritto di soggiorno

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Bontempelli.Sergio
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Legge Cirinnà e diritto di soggiorno

Messaggio da Bontempelli.Sergio » gio feb 01, 2018 3:02 pm

Buonasera a tutti e tutte,

sottopongo alla Vostra attenzione il seguente quesito, redatto assieme al mio collega Rudy Ciarfera con riferimento a un utente dei nostri Sportelli di Pistoia.

Un utente italiano si è rivolto allo sportello informativo per migranti del Comune di Montecatini.

La sua richiesta verteva sulla possibilità di istituire una convivenza di fatto con la compagna, cittadina coreana, al momento non presente nel territorio italiano.

Questo il primo quesito: qualora un cittadino italiano istituisca una convivenza di fatto con cittadino straniero, quest’ultimo – o quest’ultima – deve necessariamente essere titolare di una qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno o è sufficiente il visto turistico?

Nella legge 76 del 20/05/2016 (legge Cirinnà), con l'espressione “conviventi di fatto” si intendono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (art. 1 comma 36).
Tale convivenza di fatto consente al cittadino straniero di richiedere un documento di soggiorno, e in particolare una carta di soggiorno per familiare di cittadino UE? Si può cioè considerare il cittadino straniero come familiare di cittadino comunitario ai sensi del decreto legisltivo 30 del 2007, art. 2, comma 1, lettera b punto 2 (secondo il quale deve considerarsi familiare «il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata...»).
Oppure, in subordine, possono applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3 dello stesso Decreto Legislativo, per le quali «lo Stato membro ospitante... agevola l'ingresso e il soggiorno del... partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata».

Abbiamo visto che nella sentenza 5040 del 31/10/2017 il Consiglio di Stato, seppur per un caso non analogo, ha stabilito che a fronte di un rapporto di convivenza evidente e dichiarato, la Questura «avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d. lgs. n. 286 del 1998, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 286 del 1998, disposizione che, seppure introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’art. 3, comma secondo, Cost., anche al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale».

Grazie e a presto
Sergio Bontempelli

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adirmigranti
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Re: Legge Cirinnà e diritto di soggiorno

Messaggio da adirmigranti » ven feb 02, 2018 5:57 pm

Caro Sergio,
all'interno del cd. ddl Cirinnà è necessario distinguere l'ipotesi di unione civile e di convivenza di fatto.
Mentre per l'unione civile nella L. 20 maggio 2016, n. 76 c'è un'esplicita previsione all'art.1 co. 20:
20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
Questo quindi parifica chi è unito civilmente rispetto a norme come quelle su ricongiungimenti, coesione familiare, pds motivi familiari, carta di soggiorno familiari cittadini UE e anche per la cittadinanza.

Sulla convivenza di fatto non abbiamo nessuna norma del genere, quindi diremmo che non è possibile un'interpretazione estensiva di quanto previsto per chi è unito o unita civilmente.

Siamo a disposizione per ulteriori confronti.
Cordialmente.

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