in attesa di sposarsi, assistenza minore o protezione internazionale?

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Mauri.Clara
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in attesa di sposarsi, assistenza minore o protezione internazionale?

Messaggio da Mauri.Clara » mar apr 17, 2018 2:55 pm

Una cittadina russa ormai prossima al matrimonio con cittadino italiano é entrata in Italia con visto turistico durata 90 gg ,a metà febbraio insieme al figlio di circa 10 anni. Poichè la coppia si frequenta da alcuni anni pensavano di potersi sposare questa primavera; riferisce infatti l 'utente che sembrava che la pratica di divorzio si dovesse concludere lo scorso gennaio.
Il figlio è già stato inserito a scuola.
Mi sembra poco prudente attendere la conclusione del divorzio e restare in Italia come irregolare.
La signora ha un'altro figlio maggiorenne nel paese di origine e per motivi imprevedibili potrebbe avere necessità di rientrare nel Paese; se non rispetta il visto avrà sicuramente difficoltà.
Dal suo racconto ho capito che nel Paese d'origine ha una situazione pericolosa dovuta al comportamento dell'ex marito; attualmente in carcere.
E' preferibile per la signora fare istanza al Tribunale dei minori per potere stare in Italia per dare assisenza al figlio? e se è una scelta opportuna per lei e per il figlio quali sono i costi e i tempi? il suo visto scade a metà maggio avrà il tempo necessario per depositare la richiesta al Tribunale dei Minori ed evitare di diventare irregolare?

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adirmigranti
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Re:in attesa di sposarsi, assistenza minore o protezione internazionale?

Messaggio da adirmigranti » mar apr 17, 2018 6:03 pm

L'autorizzazione del Tribunale dei Minori ex art. 31, c. 3 del T.U. si riferisce espressamente a "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano": ci sembra quindi quantomeno ardita una richiesta del genere dato che il minore per di più è arrivato in Italia solo da qualche mese.

Per giurisprudenza di Cassazione ormai piuttosto consolidata, tale autorizzazione "non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto" (Corte di Cassazione SS.UU., n. 21799 del 2010).
Una tale interpretazione teleologica, ben più ampia di una interpretazione letterale, deve in ogni caso fare riferimento al superiore interesse del minore: il minore deve essere il fine da tutelare, non lo strumento per ottenere la regolarità in Italia del genitore.

Su quale base il Tribunale dunque dei minori dovrebbe autorizzare la permanenza in Italia della madre? quale danno effettivo, concreto, percepibile e grave dovrebbe derivare al minore? Nel suo quesito non si fa riferimento a questioni di salute e certamente non si potrà sostenere che il minore subirà un danno tornando nel paese di origine assieme alla madre, dato che è appena arrivato in Italia e che quindi non è sostenibile neppure per c.d. "un danno da sradicamento".

Peraltro la richiesta al tribunale dei minori di per sé non determina le condizioni per "evitare di diventare irregolare": dal momento della richiesta possono passare anche 9 mesi per il decreto che, nella migliore delle ipotesi, autorizza la permanenza e chiede alla questura di rilasciare un permesso di soggiorno alla madre (non conosciamo però i tempi del Tribunale dei Minori di Genova, competente per Liguria e prov. di Massa Carrara).
Non siamo invece in grado di indicarle i possibili costi, se non quelli per l'inoltro di tale istanza al Tribunale (marca da bollo da 27€); al link sottostante la scheda "MINORI STRANIERI - INGRESSO O PERMANENZA IN ITALIA PER MOTIVI DI SALUTE" a cura del Tribunale di Genova: http://www.ufficigiudiziarigenova.it/co ... cheda=1692

Cordialmente

Mauri.Clara
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Re:in attesa di sposarsi, assistenza minore o protezione internazionale?

Messaggio da Mauri.Clara » mar apr 17, 2018 7:18 pm

Ringrazio per la documentata consulenza ; inizialmente dopo avere ascoltato per la prima volta e brevemente la cittadina russa e dopo avere verificato il visto e la data di ingresso sul passaporto, le avevo consigliato, in considerazione anche del fatto che il figlio sta frequentando da poco la scuola, di rientrare provvisoriametne nel paese di origine e di rientrare in Italia per stabilrsi definitivamente quando l'atto di divorzio del futuro marito sarebbe stato pronto.
Tuttavia alla fine del colloquio mi ha colpito il racconto dell'utente che mi ha brevemente accennato alla pericolosità dei comportamenti dell'ex marito; incendiata la loro casa, il marito è in carcere e mi ha precisato il nome del padre é stato cancellato nel certificato di nascita del figlio dalle Autorità preposte; oggi non ho visto il certificato di nascita, ma non posso mettere in dubbio quanto dichiarato da questa cittadina russa.
E' per questo motivo che ho ritenuto necessario inviarvi i quesiti di cui sopra in consulenza; riferirò all'utente e credo opportuno raccomandarle di parlare con l'avvocato che segue la pratica di divorzio del futuro marito per sapere se é possibile sapere con una discreta certezza quando sarà pronto il certificato di divorzio (non so a che punto sia la procedura di divorzio e non posso su questo aggiungere altro).
Anche l'utente non vorrebbe diventare irregolare, ma ho capito che per lei e per i suoi figli vivere nel paese di origine é pericoloso.
Ho avvicinato questo caso solo oggi per la prima volta. Posso solo dire che la signora si spiega già bene in italiano e quindi questo mi fa ritenere che la decisione di trasferirsi stabilmente in Italia in seguito a matrimonio con il citttadino italiano che conosce da alcuni anni, non sia stata una decisione presa all'improvviso.
Ringrazio ancora per la consulenza; ho aggiunto queste osservazioni per ccondividere con voi nel limite del possibile come anche questo caso sia complesso e come sia difficile dare un consiglio; l'unica cosa che siamo obblifgati a fare é dare dal punto di vista della conoscenza della normativa l'informazione più esauriente possibile cosa possibile solo con il vostro aiuto.

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adirmigranti
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Re:in attesa di sposarsi, assistenza minore o protezione internazionale?

Messaggio da adirmigranti » ven apr 20, 2018 11:30 am

Se non abbiamo capito male il figlio più grande è tutt'ora nel paese di origine e la fonte di pericolo, il marito, è in carcere ed è stato privato della patria potestà (immaginiamo che intenda questo con " il nome del padre é stato cancellato nel certificato di nascita del figlio dalle Autorità preposte"): a cosa fa riferimento dunque quando afferma "ho capito che per lei e per i suoi figli vivere nel paese di origine é pericoloso"?

Si potrebbe eventualmente pensare, piuttosto che alla richiesta di autorizzazione per assistenza minore, alla richiesta di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), D.Lgs. 251/2017, qualora l'interessata sia esposta, in caso di rientro in patria, al rischio di subire un danno grave sotto forma di trattamento inumano o degradante ("violenza domestica"). In allegato l'ordinanza 12333/2016 della Corte di Cassazione, con la quale viene accolto il ricorso di una donna vittima di abusi e violenze dell’ex marito, rinviando al giudice di merito la verifica dell'esistenza di specifiche misure di tutela della donna vittima di violenza domestica. In assenza di simili misure poste in essere dallo stato di origine, la vittima di violenza domestica ha infatti diritto al riconoscimento della protezione internazionale da parte dello stato italiano.

A disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordialmente
Allegati
ordinanza Cassazione 12333_2016.pdf
(144.62 KiB) Scaricato 393 volte

Mauri.Clara
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Re:in attesa di sposarsi, assistenza minore o protezione internazionale?

Messaggio da Mauri.Clara » mar apr 24, 2018 3:38 pm

Ho chiamato l'utente per riferire il contenuto delle vostre consulenze e per avere qualche ulteriore elemento di valutazione del caso.
Colgo quindi l'occasione per ringraziare nuovamente anche a nome dell'utente.
Rileggendo domande e risposte sul caso osservo che le vostre consulenze molto documentate ed esaurienti ben rispondono ai quesiti da me inoltrati; la prima mia richiesta era orientata ad evidenziare alcuni aspetti del caso in esame e precisamente che la coppia russo italiana si conosce da tempo e che la pratica di divorzio del cittadino italiano é ormai terminata, anche se non si sa quando sarà pronto il certificato di divorzio; la consulenza voleva puntualizzare alcuni aspetti sul rischio per la cittadina russa di diventare irregolare .
Nella seconda evidenziavo anche se in modo impreciso la pericolosità per madre e figlio presenti in Italia di rientrare nel paese di origine; questa pericolosità era solo accennata perchè era emersa nel racconto dell'utente solo alla fine del colloquio ed essendo lei visibilmente provata nel ricordo delle violenze subite dal marito e non avendo io la possibilità di parlare più a lungo con la cittadina russa non ero in grado di aggiungere altro.
Oggi ho telefonato per avere un vostro consiglio senza essere costretta a scrivervi nuovamente; non avendovi trovato invio questa mia e mail per avere un consiglio come di seguito preciso.
L'utente se rientra nel Paese di origine corre grandi rischi per lei per il figlio minore che si trova con lei in Italia, per il quale il padre non ha più la patria potestà. Il compagno di questa cittadina russa si trova in carcere dal 2008 praticamente poco dopo la nascita del figlio; numerosissime le violenze subite da questa cittadina russa e le minacce continue che subisce anche ora sul cellulare.
La prima figlia di questa signora più che ventenne non era flglia di questo suo ex compagno e quindi secono la madre anche se la figlia maggiorenne é in Russia non corre pericolo.
Purtroppo quest'uomo da pochi giorni é uscito dal carcere.
Non mi sono soffermata a chiedere altre notizie a questa cittadina russa perché non é il mio lavoro.
Inoltre la signora appare emotivamente provata quando vorrebbe raccontare episodi tristi che le sono ripetutamente capitati in passato.
Solo nel 2015 ci si convinse che l'ex compagno aveva anche un problema psichiatrico.
La signora potrebbe tornare in Russia senza pericolo solo se il marito fosse in carcere o in ospedale psichiatrico.
Aggiungo che l'utente mi riferisce che l'ultima udienza per il divorzio é stata a maggio 2017 e che sembrava che il certificato di divorzio sarebbe stato pronto a breve al massimo in gennaio 2017 invece non é stato così.
Precisa inoltre che se l'ex compagno fosse ancora in carcere potrebbe tornare in Russia con il figlio per rispettare il visto per turismo, ma purtroppo non é così.
Pensavo di metterla in contatto con con l'avvocato che ha seguito il divorzio potesse capire se il certificato di divorzio è prossimo o se sarà necessario aspettare ancora un po' di mesi.
Verificato questo, credo che le soluzioni sono due, o aspetta in italia la data del divorzio oppure presenta richiesta di un permesso per assistenza minore sia pure consapevoli delle difficoltà da voi documentate: se voi ritenete alla luce di quanto precisato più opportuna la seconda soluzione della protezione internazionale confermatemelo.
Ringrazio a nome dell'utente

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adirmigranti
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Re:in attesa di sposarsi, assistenza minore o protezione internazionale?

Messaggio da adirmigranti » gio apr 26, 2018 11:53 am

Gent.ma Mauri,
ormai dovrebbe esserle chiaro che come sportello di II° livello non abbiamo certo il compito di sostituirci all'utente valutando quale sia la strada più opportuna da percorrere. Tali valutazioni spettano soltanto all'interessata, eventualmente supportata dall'interazione diretta con l'operatore dello sportello di I° livello, nei confronti del quale dovrebbe aver maturato fiducia e stima, per essersi lo stesso dimostrato disponibile e competente.

Facciamo presente che le alternative a cui lei fa da ultimo riferimento sono 3 e non 2: attendere il divorzio per quindi sposarsi, inoltrare istanza al Tribunale per i Minori, Inoltrare istanza di protezione internazionale in Questura. Sulla scorta delle ns. precedenti consulenze siamo sicuri di aver fornito all'interessata, suo tramite, tutti gli elementi per decidere quale sia la strada migliore da percorrere.

Da ultimo le ricordiamo che le telefonate debbono avere carattere di emergenza e/o urgenza, cosa che in questo caso ci sembra non ricorrere: in ogni caso ci scusiamo se avendo telefonato negli orari di reperibilità (lunedì, martedì e venerdì in orario 10.00/14.00) non le è stato risposto.

Cordialmente

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