scadenza permesso tirocinio

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Mazzantini.Rebekka
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scadenza permesso tirocinio

Messaggio da Mazzantini.Rebekka » ven lug 27, 2018 12:18 pm

Buongiorno,
una cittadina russa ha un permesso per studio/tirocinio in scadenza il 29 settembre 2018. Ha fatto ingresso in Italia il 15 -09 -2017 con Visto d per studio valido dal 15-09-2017 al 29-09-2018, precedentemente aveva avuto un visto per Turismo C multingresso dal 04/04/2017 al 03/04/2018. In seguito al tirocinio ci potrebbe essere la possibilità per lei di avere un lavoro a tempo determinato.
Vorrebbe capire quali possibilità ci sono per lei sia nel caso che la proposta di lavoro possa concretizzarsi, ma soprattutto nel caso non possa, in effetti era venuta allo sportello per capire se poteva richiedere almeno un nuovo visto turistico alla scadenza di settembre oppure se fosse necessario attendere 3 mesi nel paese di origine.
Grazie
Rebekka

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adirmigranti
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Re: scadenza permesso tirocinio

Messaggio da adirmigranti » ven lug 27, 2018 5:47 pm

Salve,
il permesso per tirocinio (art 27, c. 1, lett. f) del T.U.) consente la conversione in lavoro subordinato soltanto nell'ambito delle quote stabilite col decreto flussi annuale: è quindi necessario innanzitutto avere la disponibilità all'assunzione da parte dell'azienda, dall'altro conoscere dalla prefettura di competenza se vi siano quote residue ai fini della conversione in oggetto.

Dovrebbe essere eventualmente possibile anche una conversione al di fuori delle quote (sempre quindi nell'ambito di "lavori in casi particolari") così come eventualmente per lavoro autonomo, anche se ovviamente ci debbono essere una serie di requisiti.

Consigliamo ai fini di approfondire le varie ipotesi di conversione una lettura delle indicazioni operative per i SUI di cui all'allegato.

Per quanto riguarda il possibile nuovo ingresso in Italia con visto turistico riteniamo che debbano essere trascorsi almeno 180 gg. da quando vi sia stata l'uscita: i titolari di visto per turismo possono soggiornare in Italia e nel territorio dei Paesi Schengen per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.
In particolare l'art. 5 Codice delle Frontiere infatti afferma:
"Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno (...)".

a disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Allegati
Codice_frontiere_vers_consolidata_2013.pdf
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CONVERSIONI DEI PERMESSI DI SOGGIORNO.pdf
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