rinnovo attesa occupazione oltre il primo anno

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Menichetti.Roberto
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rinnovo attesa occupazione oltre il primo anno

Messaggio da Menichetti.Roberto » gio feb 02, 2017 11:35 am

Cittadino albanese con permesso di lavoro che scade a aprile ha ottenuto un sussidio di disoccupazione per 15 mesi a partire da giugno 2016 sino a settembre 2017.

Tuttavia come ho già detto, gli scade il permesso a aprile. Se il rinnovo lo facciamo per le attuali condizioni rischia un rinnovo di soli due mesi per attesa occupazione, in quanto secondo le nuove modalità vengono considerati 12 mesi senza lavoro in totale (e non più 12 mesi di nuovo permesso di soggiorno per attesa occupazione a prescindere dal periodo lavorativo durante il precedente permesso per lavoro come era prima). Quindi un rinnovo sino a giugno 2017 in teoria, con obbligo di interrompere il sussidio a giugno.

Io ho consigliato di presentarsi al rinnovo con un contratto di lavoro in mano se possibile (forse la possibilità c'è), ma la mia domanda è se la questura considera le possibilità di fruire del sussidio in toto in questi casi consentendo un permesso di attesa occupazione di almeno 12 mesi.

Se così fosse un italiano (o un possessore di permesso ue) può scegliere mentrte lui parrebbe di no.

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adirmigranti
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Re: rinnovo attesa occupazione

Messaggio da adirmigranti » gio feb 02, 2017 5:02 pm

In realtà con le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 il cittadino albanese in questione avrà diritto ad un permesso di soggiorno "per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore."
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 0202#th199

In questo senso il permesso di soggiorno per attesa occupazione avrà una durata minima di 1 anno, potendo essere prorogata la validità proprio in ragione del sostegno economico già in essere. Con circolare del 3 ottobre 2016 (vedi allegato) il ministero ha ribadito la questione affermando che l'art. 22, comma 11 T.U. Immigrazione "non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzativo conferito, (...) rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione".

Per rispondere quindi alla tua domanda, la Questura dovrà prorogare la validità del permesso per attesa occupazione proprio in ragione della durata del sussidio (e in ragione della sua consistenza) quindi fino a settembre 2017. Il rinnovo sarà subordinato alla dimostrazione di risorse economiche sufficienti, sulla base del reddito del nucleo familiare ovvero derivanti dall'auspicabile rapporto di lavoro contratto nel frattempo. Il reddito minimo deve infatti essere valutato dalla Questura "anche sotto il profilo prognostico": a tale proposito alleghiamo le sentenze del Consiglio di Stato del 19 maggio 2016, citata dalla stessa circolare, e del 23 maggio 2017 con la quale si ribadisce come "il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese".

A disposizione per ogni chiarimento
Allegati
CdS 2730_19.5.2016.pdf
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CdS 2399_23.5.2017.pdf
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circolare_ministero_dell_interno_n.40579.16.pdf
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