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titolare di PSe per attesa occupazione richiesta idoneità alloggiativa per nuova assunzione

Inviato: mar nov 27, 2018 9:27 am
da Mauri.Clara
Ad un cittadino non comunitario regolarmente residente da 9 anni e con uno storico contributivo importante, attualmente però con PSE per attesa occupazione perché la ditta del marmo dove lavorava ha chiuso (ha un cud 2018 relativo al 2017 molto alto era in mobilità) quest'estate ha lavorato tre mesi e ora vorrebbe riassumerlo un' altra ditta ma l'agenzia interinale che farebbe il contratto gli ha chiesto un certificato di idoneità alloggiativa.
Ho spiegato alla ditta che non è più richiesto dalla legge per stipulare un contratto con cittadini che sono regolarmente presenti in Italia anche se con permesso per attesa occupazione potete confermarmelo?
In altre parole con un permesso per attesa occupazione un cittadino comunitario regolarmente residente da anni può sottoscrivere un contratto di lavoro senza presentare un certificato di idoneità alloggiativa?
Lavorando credo che la Questura gli consentirebbe di chiedere il PSE per soggiornanti di lungo periodo ( ha le condizioni di reddito perché anche nel 2018 è stato in mobilità e ha lavorato ad oggi tre mesi e credo che sia in attesa di percepire nuova indennità se sfortunatamente non fosse assunto)

Re: titolare di PSe per attesa occupazione richiesta idoneità alloggiativa per nuova assunzione

Inviato: mar nov 27, 2018 11:40 am
da adirmigranti
Salve
il D.lgs. 40/2014 ha abrogato il comma 7 dell'art. 22 T.U.Immigrazione, ad oggi quindi il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato solo in caso di ingresso per lavoro subordinato e quindi di stipula dello stesso presso lo S.U.I. ai fini del rilascio del primo permesso di soggiorno.

Nel caso in cui il cittadino straniero contrae un nuovo rapporto di lavoro durante il soggiorno, non servirà più che il datore il lavoro attesti la sussistenza di un alloggio idoneo del lavoratore e neppure l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il ritorno nel Paese di provenienza (vedi art. 5-bis T.U.).

Per completezza vale la pena ricordare che sarà richiesta la stipula del contratto di soggiorno anche in caso di conversione del permesso per studio o lavoro stagionale, in lavoro subordinato.

Ricordiamo infine che l'art. 9 comma 3 elenca quali siano i permessi di soggiorno che non consento il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, fra i quali non è compreso il permesso per attesa occupazione, anche se ricordiamo come sia necessario avere un contratto di lavoro in essere tanto al momento dell'invio dell'istanza quanto al momento del fotosegnalamento e della consegna della documentazione agli operatori della questura.

Cordialmente