permesso per cure mediche convertibile in PSe per lavoro?

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Mauri.Clara
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permesso per cure mediche convertibile in PSe per lavoro?

Messaggio da Mauri.Clara » mer mag 15, 2019 7:27 pm

Un cittadino Non UE ha ottenuto un permesso cartaceo per cure mediche durata un anno rilasciato a novembre 2018 a causa di gravi motivi di salute.
L'utente era già presente nel territorio italiano da parecchi anni e non aveva mai avuto un permesso di soggiorno.
Questo permesso di soggiorno per salute (data di rilascio novembre 2018 scadenza ottobre 2019) sarà disciplinato dal "Decreto Salvini"? credo che potrà essere rinnovato se permangono le gravi condizioni di salute ma potrà essere convertito in motivi di lavoro?

Colgo l'occasione per chiedere, ma non riguarda il caso sopra esposto, se é ipotizzabile che anche un permesso per gravidanza normalmente rilasciato per cure mediche possa essere considerato convertibile; non credo che questa ipotesi sia fondata perché si tratta di un permesso a tutela della maternità, ma mi sorgono molte incertezze di interpretazione delle norme attualmente vigenti.

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adirmigranti
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Re: permesso per cure mediche convertibile in PSe per lavoro?

Messaggio da adirmigranti » gio mag 16, 2019 4:46 pm

Salve,
in merito al presente quesito non possiamo che copiare ed incollare parte della ns. precedente risposta, che anticipa i suoi dubbi:
Infatti l'art. 19, comma 2, lett. d-bis) del T.U., come modificato con la L. 132/2018, afferma:
"Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
(...)
-d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravita', accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.
"

Stessa cosa per quel che riguarda la possibilità di convertire i due tipi di permesso per "cure mediche":
"Per quel che riguarda la convertibitilità, anche gli altri permessi rilasciati sulla base dell'art. 19 sono convertibili, quantomeno in motivi di famiglia; per quel che riguarda la convertibilità in lavoro, a prescindere dalle condizioni sostanziali di salute dell'interessato, la questione non è affatto pacifica, dato che da un lato non è esclusa tale possibilità dalla norma ma dall'altro la prassi ormai consolidata è quella di escludere la conversione in lavoro del permesso rilasciato sulla base della lett. d), cure mediche-gravidanza."

Cordialmente

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