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da adirmigranti » gio ott 05, 2023 11:23 am
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2023
Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
L'art. 6, comma 1 del decreto "Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo" individua le quote di ingresso per i seguenti settori e la divisione delle stesse per gli anni 2023, 2024 e 2025:
autotrasporto merci per conto terzi,
edilizia,
turistico-alberghiero
meccanica,
telecomunicazioni,
alimentare,
cantieristica navale,
trasporto passeggeri con autobus,
pesca,
acconciatori,
elettricisti e idraulici
a) 53.450 unità per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unità per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unità per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Ulteriori quote sono previste "in via preferenziale" per lavoratori cittadini di Stati che, "anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese":
a) 2.000 unità per l'anno 2023, di cui 1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;
b) 2.500 unità per l'anno 2024, di cui 2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;
c) 3.000 unità per l'anno 2025, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.
Al comma 3, lett. a) dello stesso art. 6 troviamo invece le nazionalità dei lavoratori ammessi in base alle quote di cui al comma 1, suddivise per anni: 25.000 unita' nel 2023, 25.000 unita' nel 2024 e 25.000 unita' nel 2025.
Albania,
Algeria,
Bangladesh,
Bosnia-Herzegovina,
Corea (Repubblica di Corea),
Costa d'Avorio,
Egitto,
El Salvador,
Etiopia,
Filippine,
Gambia,
Georgia,
Ghana,
Giappone,
Giordania,
Guatemala,
India,
Kirghizistan,
Kosovo,
Mali,
Marocco,
Mauritius,
Moldova,
Montenegro,
Niger,
Nigeria,
Pakistan,
Perù,
Repubblica di Macedonia del Nord,
Senegal,
Serbia,
Sri Lanka,
Sudan,
Tunisia,
Ucraina
Il click-day per i lavoratori di cui sopra (art. 6 , c. 3 lett. a)) sarà il giorno 2 dicembre 2023 dalle ore 9:00 (art 8, c.1, lett. a): sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto).
Dalla stessa data potranno essere inviate le istanze di cui al comma 4, lett. c) dell’art. 6:
“lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria”:
a) 9.500 unità nel 2023,
b) 9.500 unità nel 2024,
c) 9.500 unità nel 2025.
Sempre in data 2 dicembre 2023 potranno essere inviate le istanze di cui al comma 7 dell’art. 6, ovvero le quote di ingresso, previste in 500 unità all'anno, per specifiche categorie di lavoratori autonomi:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Le istanze di cui all’art. 6, c. 3 lett. b) e commi 4 e 5, potranno essere invece inviate a partire dalle 9:00 del 4 dicembre 2023 (art. 8, c. 1, lett. b), sessantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione):
12.000 unità nel 2023,
20.000 unita' nel 2024 e
28.000 unita' nel 2025
saranno riservate a "lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria"
A queste si aggiungono le quote di:
"lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela":
a) 100 unità nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
b) 100 unità nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
c) 100 unità nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo.
"apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei
Paesi di primo asilo o di transito":
a) 200 unità nel 2023, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
b) 200 unità nel 2024, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
c) 200 unità nel 2025, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
Il comma 5 dell'art. 6 stabilisce le quote di conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:
dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale:
4.000 unita' nel 2023,
4.000 unita' nel 2024
5.000 unita' nel 2025;
dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote:
100 unità nel 2023,
100 unità nel 2024
100 unità nel 2025.
Il comma 6 indica le quote di conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea:
50 unità nel 2023,
50 unità nel 2024
50 unità nel 2025.
Infine l’art. 7 stabilisce le quote di ingresso annuali per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, di lavoratori provenienti dai paesi di cui al comma 3 (vedi sopra) ed ulteriori specifiche:
a) 82.550 unità per l'anno 2023;
b) 89.050 unità per l'anno 2024;
c) 93.550 unità per l'anno 2025.
Tali istanze potranno essere inviate dal giorno 12 dicembre 2023 (art.8, c.1, lett. c): settantesimo giorno successivo alla pubblicazione).