In allegato la recente sentenza del Consiglio di Stato, da cui abbiamo estrapolato alcuni passaggi:
"(...) il possesso del requisito reddituale «attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2015 n. 2335)»."
"(...) dalle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998, complessivamente considerate, non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in
modo assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità
di produrre reddito (cfr., Cons. Stato, III, 10 dicembre 2014, n. 6069; 14 luglio 2014, n. 3674; 11 luglio 2014, n. 3596, 26 maggio 2015, n. 2645).
Nel caso di specie, però, non viene in rilievo una intermittenza del reddito, ma manca totalmente il requisito reddituale in quanto l’appellante vive sostanzialmente a carico di terzi, che a loro volta non dispongono di sufficienti mezzi per mantenerla secondo gli standard previsti dalla normativa
italiana."
Consiglio di Stato: reddito e rinnovo del permesso di soggiorno
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Consiglio di Stato: reddito e rinnovo del permesso di soggiorno
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- sent. 1456 del 6 marzo 2018 Consiglio di Stato diniego reddito.pdf
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