detrazioni fiscali e famigliari a carico del lavoratore anche se non presenti in Italia

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Mauri.Clara
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detrazioni fiscali e famigliari a carico del lavoratore anche se non presenti in Italia

Messaggio da Mauri.Clara » mar mag 22, 2018 8:14 pm

Un cittadino del Bangladesh in precedenza titolare di PSE per motivi umanitari, a fine 2017 ha covertito il suo permesso in un permesso per lavoro.Mi chiede con insistenza se può avere in carico nella dichiarazione dei redditi i genitori ceh vivono nel paese di origine.
Ho spiegato che può prendere in carico dal punto di vista fiscale per il calcolo delle detrazioni la moglie e i figli minori o comunque i figli a suo carico.
Per quanto riguarda i genitori anziani non so se é possibile; l'utente è figlio unico.
Se ricordo correttamente sono i consolati presenti in Italia che dichiarano quali sono i famigliari a carico e per i quali é possibile successivamene chiedere un codice fiscale e beneficiare di una riduzione delle detrazioni fiscali da applicare a carico di chi lavora in Italia.
Gli avevo consigliato di rivolgersi al suo patronato, ma é tornato a pormi il quesito.
Potete correggere/integrare le informazioni che ho cercato di dare all'utente?

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adirmigranti
Messaggi: 1511
Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm

Re: detrazioni fiscali e famigliari a carico del lavoratore anche se non presenti in Italia

Messaggio da adirmigranti » gio mag 24, 2018 12:00 pm

Gent.ma Mauri,
anche se il cittadino del Bangladesh glielo chiede con insistenza, le consigliamo di rispondere reciprocamente con insistenza che lo sportello informativo presso il Comune non può e non deve improvvisarsi Centro di Assistenza Fiscale, a cui comunque l'utente dovrà fare riferimento per inoltrare la richiesta qualora ne abbia diritto: da parte ns. non essendo consulenti sulla normativa fiscale, proviamo a risponderle per l'appunto dopo aver consultato opportunamente un CAF.

La normativa che disciplina le detrazioni fiscali per i familiari a carico è la L. n. 244 del 24 dicembre 2007, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008).
Sulla base di tale normativa i cittadini comunitari o extracomunitari, fiscalmente residenti in Italia, hanno diritto di chiedere le detrazioni per carichi di famiglia nei confronti del coniuge e dei figli, anche se non residenti (nel paese di origine) con il richiedente. Nei confronti di coniuge e figli l'unico requisito che deve essere soddisfatto è un reddito non superiore a 2.840,51 €.

Possono essere considerati a carico anche gli altri familiari di cui all'art 433 c.c., a condizione in questo caso, oltre al limite di reddito, che convivano nel Paese di origine con il richiedente o che ricevano assegni di mantenimento dallo stesso, non determinati da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Tra gli altri familiari debbono dunque essere ricompresi:
- il coniuge, legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori ( naturali e adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle ;
- i nonni e le nonne.

Per usufruire della detrazione è necessario che il contribuente sia in possesso dei codici fiscali dei familiari, anche se residenti all'estero, che dovranno essere chiesti all'Agenzia delle Entrate sulla base della documentazione attestante lo status di familiare a carico o convivente nel paese di origine, oltre al reddito eventualmente prodotto dagli stessi; tale documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata dal consolato italiano, oppure apostillata (eventualmente rilasciata dal consolato del paese di cui il lavoratore in Italia è cittadino) nel caso in cui lo stato straniero sia firmatario della convenzione dell'Aja del 1961.

Cordialmente

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