bando case popolari requisito impossidenza beni immobili

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Mauri.Clara
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bando case popolari requisito impossidenza beni immobili

Messaggio da Mauri.Clara » mer giu 06, 2018 7:45 pm

Un cittadino marocchino ma con cittadinanza italiana ha visto respinta la sua domanda per assegnazione casa popolare perché non aveva prodotto certificato di impossidenza di beni immobili.
Il patronato ha già prepartato il ricorso; il quesito che pongo é :
il cittadino marocchino italiano potrà semplicemente produrre una autocertificazione in cui dichiara che non possiede beni immobili nè in italia nè all'estero?

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adirmigranti
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Re: bando case popolari requisito impossidenza beni immobili

Messaggio da adirmigranti » ven giu 08, 2018 4:08 pm

Gent.ma Mauri,
la risposta alla sua domanda deve essere ricercata nel bando a cui lei fa riferimento: qual'è il comune in questione, il comune di Massa?
Il bando 2018 per "l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione" del comune di Massa (in allegato), che immaginiamo sarà pressochè identico al futuro bando ERP, all'art. 1 "Requisiti per l'ammissione al bando", comma 6 richiede:

"Assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio
italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di
separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia
documentata la non disponibilità.
I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con
esclusione dell’Italia) e i cittadini extracomunitari potranno presentare apposita
dichiarazione di non possidenza o di non disponibilità di immobili ad uso abitativo.
Entro il 31 gennaio 2019, prima dell’erogazione del contributo spettante, dovranno
produrre, al fine della liquidazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità del Paese di origine, in
lingua italiana o tradotti nelle forme di legge, dai quali risulti la non possidenza,o la
non disponibilità, di immobili ad uso abitativo per tutti i componenti del nucleo
familiare
.
"

Peraltro se l'utente si è rivolto ad un patronato, grazie al quale ha proposto ricorso, non comprendiamo il suo quesito dato che l'eventuale autocertificazione avrebbe dovuto produrla per partecipare al bando e non certo in sede di ricorso.

Da parte ns. facciamo presente da un lato che se l'utente ha la cittadinanza italiana, ovviamente lo status giuridico di cittadino prevale su quello di straniero: al momento della richiesta di partecipazione al bando l'interessato era già naturalizzato italiano?

Riportiamo la tabella A della L.R. 96/1996 come modificata dall'Art. 32 della L.R. 41/2015 (in grassetto il requisito relativo all'impossidenza di beni immobili):

" ALLEGATO A - Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP (articolo 5, com ma 1)
1. La domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l’attività lavorativa.
2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.
b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l’accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle
esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente “ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore
ISEE. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE, calcolati
considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza; i
suddetti limiti sono aggiornati biennalmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00,
ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento
della propria attività lavorativa;
f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati
concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi
previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della
domanda;
h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non
autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettera b) che si riferisce
soltanto al soggetto richiedente.
4. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro- quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti
di cui al paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell’alloggio sulla base
della docum e n tata indisponibilità della proprietà.
La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.


In conclusione le chiediamo eventualmente di voler predisporre una segnalazione dettagliata compilando le apposite schede UNAR (possibilmente corredata dal provvedimento amministrativo), da caricare nell'apposita sezione DIRITTI E PRESTAZIONI SOCIALI.

Cordialmente
Allegati
L.R. 41_2015 (modifiche alla L.R. 96_1996).pdf
(160.73 KiB) Scaricato 427 volte
Bando 2018 Comune di Massa.pdf
(545.19 KiB) Scaricato 438 volte

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