Accesso dei cittadini non comunitari ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro: requisito della residenza
Inviato: mer ago 29, 2018 4:43 pm
"La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL forniscono chiarimenti in merito all'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego da parte dei cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale.
La circolare riguarda, in particolare, il requisito della "residenza", previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 150/2015."
Fonte: http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagin ... nale.aspx/
In allegato la circolare congiunta del 27.08.2018, di cui di seguito riportiamo due passaggi:
"Cittadini non comunitari
Ai sensi del d.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), i cittadini stranieri non UE, regolarmente soggiornanti e
titolari di un permesso di soggiorno che consente l’esercizio di un’attività lavorativa, godono di parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani e comunitari (articolo 2, comma 3 del
T.U. Immigrazione). Tali diritti sono estesi anche ai cittadini stranieri in attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno (articolo 5, comma 9-bis del T.U. Immigrazione).
Pertanto, ai cittadini stranieri non UE, a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani, è richiesta la
dimostrazione del requisito della residenza, ai sensi del sopra citato articolo 11, comma 1 del. d.lgs.
150/2015, ai fini dell’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.
A tal proposito, l’iscrizione di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nelle liste anagrafiche della
popolazione di un determinato comune avviene ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del T.U. Immigrazione e
dell’articolo 2 della l. n. 1228/1954, c.d. “legge anagrafica”.
"Accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro da parte dei cittadini stranieri richiedenti e
titolari di protezione internazionale
La previsione del requisito della residenza, di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) del d.lgs. 150/2015, ha fatto
sorgere problemi applicativi con riferimento all’ipotesi in cui la richiesta di accesso ai servizi e alle misure di
politica attiva del lavoro viene formulata da un richiedente protezione internazionale, generalmente ospitato
Da più parti è stato evidenziato il paradosso per cui ai cittadini richiedenti
protezione internazionale, seppur legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di asilo (come previsto dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. 142/2015), risultava
preclusa l’iscrizione ai Centri per l’impiego a causa della mancata iscrizione anagrafica.
In merito, giova anzitutto rammentare che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 142/2015, per i
richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri o nelle strutture di accoglienza, ai quali è rilasciato il
permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora
abituale ai fini della iscrizione anagrafica."
La circolare riguarda, in particolare, il requisito della "residenza", previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 150/2015."
Fonte: http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagin ... nale.aspx/
In allegato la circolare congiunta del 27.08.2018, di cui di seguito riportiamo due passaggi:
"Cittadini non comunitari
Ai sensi del d.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), i cittadini stranieri non UE, regolarmente soggiornanti e
titolari di un permesso di soggiorno che consente l’esercizio di un’attività lavorativa, godono di parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani e comunitari (articolo 2, comma 3 del
T.U. Immigrazione). Tali diritti sono estesi anche ai cittadini stranieri in attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno (articolo 5, comma 9-bis del T.U. Immigrazione).
Pertanto, ai cittadini stranieri non UE, a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani, è richiesta la
dimostrazione del requisito della residenza, ai sensi del sopra citato articolo 11, comma 1 del. d.lgs.
150/2015, ai fini dell’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.
A tal proposito, l’iscrizione di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nelle liste anagrafiche della
popolazione di un determinato comune avviene ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del T.U. Immigrazione e
dell’articolo 2 della l. n. 1228/1954, c.d. “legge anagrafica”.
"Accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro da parte dei cittadini stranieri richiedenti e
titolari di protezione internazionale
La previsione del requisito della residenza, di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) del d.lgs. 150/2015, ha fatto
sorgere problemi applicativi con riferimento all’ipotesi in cui la richiesta di accesso ai servizi e alle misure di
politica attiva del lavoro viene formulata da un richiedente protezione internazionale, generalmente ospitato
Da più parti è stato evidenziato il paradosso per cui ai cittadini richiedenti
protezione internazionale, seppur legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di asilo (come previsto dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. 142/2015), risultava
preclusa l’iscrizione ai Centri per l’impiego a causa della mancata iscrizione anagrafica.
In merito, giova anzitutto rammentare che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 142/2015, per i
richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri o nelle strutture di accoglienza, ai quali è rilasciato il
permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora
abituale ai fini della iscrizione anagrafica."