Assistenza sanitaria agli stranieri non UE: precisazioni della Reg. Marche a seguito della L. 132/2018

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adirmigranti
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Assistenza sanitaria agli stranieri non UE: precisazioni della Reg. Marche a seguito della L. 132/2018

Messaggio da adirmigranti » lun feb 11, 2019 10:24 am

In allegato la circolare emanata dalla Regione Marche con la quale:
"Si precisa che il D.lgs 142/2015 (art. 5) novellato dalla Legge in oggetto, garantisce espressamente
ai richiedenti asilo “l’accesso ai servizi previsti dal D.lgs stesso ed anche a quelli «comunque erogati sul
territorio»
sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di
riconoscimento della protezione internazionale
.

Pertanto, i richiedenti protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il diniego del
riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica (...)devono essere iscritti al SSR,
per tutta la durata del permesso di soggiorno, rinnovabile e senza interruzione dell’assistenza, fino alla
definizione della loro pratica (l’iscrizione non decade in fase di rinnovo del permesso di soggiorno).

Infine, si ritiene utile precisare che la L. 132/18 non ha apportato alcuna modifica all’articolo
35, comma 3 del TUI, relativo all’assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, nei confronti dei quali
continuano ad essere garantite le prestazioni sanitarie di cui necessitano e l’accesso ai servizi
attraverso l’attribuzione del codice STP.
".

Assieme alla circolare alleghiamo il modello di dichiarazione della dimora effefttiva predisposto dall stessa Regione Marche, ricordando che tali disposizioni debbono ovviamente essere applicate in tutta Italia, quindi anche in Toscana, sebbene la ns. regione non abbia ritenuto di dover emanare apposite precisazioni in merito all'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018).
Allegati
Circolare_ass_san_rich_prot_1_2_19.pdf
(402.11 KiB) Scaricato 483 volte
Autodich_effettiva_dimora.pdf
(103.12 KiB) Scaricato 468 volte

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