Anche il Tribunale di Genova riconosce il diritto dei richiedenti asilo all’iscrizione anagrafica

In questa sezione sono inserite soluzioni a quesiti frequenti provenienti dagli operatori e operatrici iscritti al portale, linee guida su specifici argomenti, schede pratiche, sentenze e giurisprudenza rilevanti.

Se vuoi porci un QUESITO o fare una SEGNALAZIONE puoi iscriverti al portale tramite questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform
Al termine della procedura di iscrizione riceverei le credenziali di accesso al portale, dove trovare anche un archivio con tutti i quesiti formulati divisi nei diversi settori di intervento.

Per segnalazioni urgenti chiamate il numero 3929723651 (lunedì, martedì e venerdì h 9-14).
Rispondi
Avatar utente
adirmigranti
Messaggi: 1517
Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm

Anche il Tribunale di Genova riconosce il diritto dei richiedenti asilo all’iscrizione anagrafica

Messaggio da adirmigranti » ven mag 24, 2019 5:32 pm

Residenza: anche a Genova il Tribunale accoglie il ricorso di un richiedente asilo

Dopo Firenze e Bologna, anche il Tribunale di Genova riconosce il diritto dei richiedenti asilo all’iscrizione nel registro della popolazione residente.

L’iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo perfetto e, negarlo, implicherebbe una violazione della legge anagrafica del 1954, del successivo DPR n. 223/1989, nonché del principio di non discriminazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nell’accesso alla residenza, sancito dall’art. 6 co. 7 del TU immigrazione.

Queste le motivazioni del giudice genovese nell'ordinanza del 22 maggio 2019, che conferma peraltro l’orientamento già adottato dal Tribunale di Firenze e di Bologna.

Il D.L. sicurezza (convertito nella l. n. 132/2018), come noto, ha introdotto il comma 1 bis all’art. 4 del d.lgs. 142/2015 (“il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”). Tuttavia, specifica il Tribunale, “dal complesso delle norme vigenti in materia, emerge che l’iscrizione anagrafica non avviene in base a titoli ma a dichiarazioni degli interessati (art. 13 l.1128/54), accertamenti d’ufficio (artt. 15, 18 bis e 19) e comunicazioni degli uffici dello stato civile.”

L’ art. 13 lett. C) del d.l. 113 ha abrogato l’istituto della convivenza anagrafica, contenuto nell’art. 5 bis del d.lgs. 142/2015, il quale prevedeva una sorta di automatismo o procedura accelerata di iscrizione per i richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza. Una volta abrogata tale previsione, si è ritornati alla disciplina previgente.

Inoltre, ricorda il Tribunale, ai fini dell’iscrizione, è sufficiente che l’interessato dimostri la propria dimora abituale e, se straniero, di essere regolarmente soggiornante. Posto che ogni richiedente asilo, dal momento in cui formalizza la domanda attraverso la compilazione del modello C3 diventa automaticamente regolare, tale condizione è in tal modo soddisfatta.

fonte: https://www.asgi.it/asilo-e-protezione- ... nti-asilo/
Allegati
ordinanza 700 iscrizione anagrafica Trib. di Genova.pdf
(291.24 KiB) Scaricato 515 volte

Rispondi