Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: Inammissibile il reclamo del Ministero dell’Interno

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adirmigranti
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Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: Inammissibile il reclamo del Ministero dell’Interno

Messaggio da adirmigranti » sab giu 01, 2019 5:05 pm

Il Tribunale di Firenze – Sezione specializzata per l’immigrazione, la protezione internazionale e la libera circolazione – ha dichiarato inammissibile il reclamo del Ministero dell’Interno contro l’ordinanza che aveva dichiarato il diritto del requisito all'iscrizione anagrafica di un richiedente asilo.

Nell'ordinanza del 27 maggio 2019 il Tribunale si sofferma sui rapporti tra il Sindaco ed il Ministero dell’interno nella materia anagrafica, escludendo che quest’ultimo ricopra una veste processuale di contraddittore necessario.

Il Tribunale condivide l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato che ritiene ” di poter ravvisare un rapporto di gerarchia in senso tecnico e tradizionale tra il Prefetto e il Sindaco quale ufficiale di stato civile, ritenendo in definitiva che il Sindaco quando agisce quale Ufficiale del Governo lo fa in quanto titolare della funzione pubblica della tenuta dell’anagrafe, come unico soggetto individuato dalla legge stessa a svolgere quel dato compito. Spettano invece al Ministero poteri di vigilanza, indirizzo e, nei casi di inerzia, poteri sostitutivi ex art. 54 comma 11 del DPR. n. 267 del 2000.

Lo stesso Ministero dell’Interno, d'altronde, non ha contraddetto tali conclusioni nella memoria autorizzata, ricorda il Tribunale.

Sulla legittimazione ad impugnare il provvedimento il Tribunale ricorda: “E’ chiaro che se il Ministero interviene in primo grado o in prima fase, ha la legittimazione a impugnare”
Tuttavia, nel caso di specie, il Ministero non è intervenuto in prima fase e pertanto non è legittimato a proporre il reclamo, concludono i giudici.

Infine il Tribunale ricorda che :”La decisione del giudice, anche se in fase d’urgenza, non impone al Comune di proporre reclamo, ben potendo l’ente valutare le argomentazioni del giudice, a cui è demandato il compito di applicare la legge e di ricostruirne il significato secondo una serie di criteri. Vale la pena di sottolineare che tali argomentazioni non sono semplicemente diverse da quelle sottese al diniego del Sindaco, ma tendono a riportare il quadro normativo in una cornice costituzionalmente corretta”.

A tal proposito viene ricordato come si siano già pronunciati il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 2.5.2019 e il Tribunale di Genova, con ordinanza del 22.5.2019: “tutti i provvedimenti hanno offerto una lettura delle modifiche apportate dall'art. 13 del dl.113/2018 nella materia in esame coerente con il complessivo quadro costituzionale e eurounitario, esercitando il potere, ma anche il dovere, di interpretazione orientata al rispetto delle norme costituzionali ed eurounitarie. Del resto, anche l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato civile e d’anagrafe ha evidenziato i problemi interpretativi della nuova norma auspicando un intervento della Corte costituzionale (v. sul punto ordinanza di Bologna). Di fronte ad un’interpretazione giurisdizionale che consente di non porsi in contrasto con la Costituzione, è corretta la decisione del Comune di non proporre reclamo”.

Alla luce di quanto osservato i giudici del tribunale di Firenze concludono che “il Ministero non ha legittimazione passiva rispetto al ricorso di prima fase e non è litisconsorte necessario. Non ha legittimazione a impugnare quale litisconsorte necessario pretermesso”. Esso
“avrebbe potuto intervenire volontariamente nel processo di prima fase, e in tal caso sarebbe stato legittimato a proporre il reclamo; non avendo esercitato tale facoltà, non è ora legittimato a farlo. Il reclamo deve dunque esser dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Ministero, e non possono essere esaminate tutte le questioni preliminari o di merito che presuppongono la corretta instaurazione del procedimento di reclamo”.

Fonte ASGI: https://www.asgi.it/asilo-e-protezione- ... missibile/
Allegati
Ordinanza collegiale Trib. Firenze inammissibilità reclamo Min. Interno 27.05.2019.pdf
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