Reddito di Cittadinanza: elenco Paesi per i quali è necessario dimostrare i redditi e il patrimonio all'estero

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adirmigranti
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Reddito di Cittadinanza: elenco Paesi per i quali è necessario dimostrare i redditi e il patrimonio all'estero

Messaggio da adirmigranti » lun dic 02, 2019 12:39 pm

"REDDITO DI CITTADINANZA
Il Ministero del Lavoro adottata il decreto contenente l'elenco dei PaesI i cui cittadini dovranno produrre ulteriore documentazione rispetto all'ISEE


Verranno sbloccate nei prossimi giorni le domande presentate dai cittadini stranieri per ottenere il reddito o la pensione di cittadinanza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti adottato il 21 ottobre scorso il Decreto - previsto dall'articolo 2, comma 1 ter del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 26/2019 – volto a stabilire l'elenco degli Stati dove è "oggettivamente impossibile" procurarsi la certificazione richiesta per i redditi e il patrimonio posseduto nel paese di origine.

Il nuovo Decreto, registrato dalla Corte dei Conti e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in realtà elenca gli Stati esteri i cui cittadini dovranno produrre la documentazione relativa al patrimonio immobiliare posseduto. Per esclusione, quindi i cittadini di tutti gli altri Paesi non dovranno produrre alcuna documentazione ulteriore rispetto all'Isee.

La documentazione che i cittadini degli Stati "non esentati" dovranno produrre sarà comunque solo quella relativa al patrimonio immobiliare.

In realtà l'articolo 2, comma 1 bis , del DL 4/19, inserito durante l'iter di conversione in legge, prevedeva che i cittadini extracomunitari avrebbero dovuto presentare, ai fini dell'accoglimento della richiesta, oltre all'Isee, anche apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, riguardo ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare.

Il Ministero del Lavoro, nelle premesse del Decreto, ricorda che i dati sulla composizione del nucleo familiare dei cittadini stranieri residenti in Italia sono già in possesso delle competenti autorità italiane sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE e non appaiono esservi situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la verifica della residenza anagrafica.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, il decreto, sempre nelle premesse, rileva come non esiste alcuna possibilità di disporre di raccolte di informazioni sui sistemi di accertamento del patrimonio mobiliare nei vari paesi del mondo e che solo per il patrimonio immobiliare è possibile fare riferimento al Rapporto Doing Business della Banca Mondiale. Secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale nell'ambito di tale raccolta, il Decreto rileva che gli unici Paesi extraUe in cui vi è un completo sistema di registrazione formale degli immobili privati sono:

Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan Regno di Tonga.

Solo i cittadini dei suddetti Stati, pertanto, sono tenuti, ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, a produrre l'apposita certificazione di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE.

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
"

fonte: http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... -6157.aspx
Allegati
DI-21-ottobre-2019-Rdc-Stati-esteri.pdf
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adirmigranti
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Re: Reddito di Cittadinanza: elenco Paesi per i quali è necessario dimostrare i redditi e il patrimonio all'estero

Messaggio da adirmigranti » gio dic 05, 2019 10:11 am

"Sono state fornite dall'INPS, con un messaggio del 3 dicembre scorso, nuove, importanti, precisazioni in merito alle domande di reddito/pensione di cittadinanza presentate da cittadini stranieri.

Tali chiarimenti arrivano a seguito dell'adozione, il 21 ottobre scorso, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Decreto con cui la legge prevedeva fosse stabilito l'elenco degli Stati dove è "oggettivamente impossibile" procurarsi la certificazione per i redditi e il patrimonio posseduto nel paese di origine.

Nel messaggio l'Inps, fornisce tutte le istruzioni necessarie al fine di procedere alla definizione delle domande presentate.

DOMANDE DI REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA PRESENTATE DOPO 1° APRILE 2019 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 26/2019)

Nel caso in cui le domande siano state presentate da cittadini di Stati diversi da quelli espressamente elencati nel Decreto del 21 ottobre, non sarà necessario – chiarisce l'Inps - produrre alcune ulteriore documentazione e se è stata effettuata l'istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l'accesso al beneficio, l'Inps procederà a disporre il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A.

Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale - delle eventuali mensilità arretrate maturate.

Nel caso in cui, invece, le domande siano state presentate da cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati espressamente indicati nel Decreto del Ministero del Lavoro del 21 ottobre (ovvero: Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan, Regno di Tonga), le domande già presentate dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, attestante il valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero.

Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare non dovranno, invece, essere oggetto di alcuna certificazione integrativa.

DOMANDE DI REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA PRESENTATE A MARZO 2019, OVVERO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 26/2019

In merito, l'Inps ricorda che con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019, era stato precisato che per tali domande la legge di conversione aveva previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste di Rdc/Pdc presentate sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate della legge di conversione.

In particolare, la norma transitoria prevedeva che per tali domande, il beneficio riconosciuto potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi "pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto ai fini dell'accesso al beneficio". In forza di tale disposizione, transitoria, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, sono state poste in pagamento fino alla mensilità di settembre 2019. A decorrere da ottobre 2019, occorreva allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto.

Nel nuovo messaggio del 3 dicembre, l'Inps chiarisce che le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, resteranno sospese se il richiedente appartiene ad uno degli Stati i cui cittadini sono tenuti a produrre alla struttura INPS territorialmente competente la certificazione attestante il valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero.

Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari di uno Stato non espressamente indicato nel decreto del 21 ottobre, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.

Dal punto di vista operativo l'Inps precisa che, in ogni caso, tutti i richiedenti interessati riceveranno, un sms/e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell'Istituto. Tale certificazione potrà essere prodotta dagli interessati recandosi personalmente presso la Struttura INPS territorialmente competente o, in alternativa, inviandola alla stessa via PEC. I funzionari preposti avranno cura di verificare la certificazione limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato ai fini ISEE e, qualora ne ricorrano i presupposti, erogheranno la prestazione, che sarà comprensiva delle mensilità arretrate, corrisposte sempre con cadenza quindicinale.

(4 Dicembre 2019)
"

fonte: http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... nanza.aspx
Allegati
Messaggio INPS RdC 4516 del 03-12-2019.pdf
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