Alla luce della nuova legislazione sulla protezione speciale, è possibile fare il ricongiungimento familiare?
dato che non è consentito un numero illimitato di rinnovi, penserei non fosse possibile, ma mi chiedo se ci siano altre tutele per l'unità familiare.
grazie
ricongiungimento con protezione speciale
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- adirmigranti
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Re: ricongiungimento con protezione speciale
Salve,
l'art. 29 comma 10, lett b) in effetti dispone: "agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-bis".
In questo senso per chi avesse ottenuto il permesso nella previgente disciplina, sarà necessario innanzitutto convertire il permesso in motivi di lavoro, per poi procedere con l'istanza di ricongiungimento.
Cordialmente
l'art. 29 comma 10, lett b) in effetti dispone: "agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-bis".
In questo senso per chi avesse ottenuto il permesso nella previgente disciplina, sarà necessario innanzitutto convertire il permesso in motivi di lavoro, per poi procedere con l'istanza di ricongiungimento.
Cordialmente
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Re: ricongiungimento con protezione speciale
la protezione speciale risulta attualmente non più convertibile in lavoro almeno per la previgente solo quella rilasciate in base all'art 19..., mentre quella diciamo " da commissione, vecchio umanitario", NON PIU' CONVERTIBILE!!! penso una vera follia, per persone che tra accoglienza, commissioni e tribunali è qui da oltre 4/5 anni
- adirmigranti
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Re: ricongiungimento con protezione speciale
Per completezza si riporta la FAQ sulla questione a cura di integrazionemigranti.it:
fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... i%20lavoro.Come verranno valutate le domande di protezione speciale presentate prima dell’11 marzo 2023?
La legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l’efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all’entrata in vigore del DL 20/23, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare domanda di protezione speciale.
La norma transitoria prevede inoltre che ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del DL 20/23 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Infine, sempre con una disposizione transitoria, è stato disposto che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati (ovvero quelli rilasciati perché ritenuto fondato il rischio, in caso di espulsione, di una violazione del diritto alla vita privata e familiare) possano essere rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà, in via transitoria, di conversione di tali permessi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.