rigetto ricongiungimento con permesso per attesa occupazione

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Menichetti.Roberto
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rigetto ricongiungimento con permesso per attesa occupazione

Messaggio da Menichetti.Roberto » gio giu 15, 2017 6:39 pm

Gent.mi
Alla Prefettura di Firenze stanno rigettando un ricongiungimento familiare perchè il richiedente è in possesso di un permesso per attesa occupazione. Ho cercato di far notare alla Prefettura che è in possesso di un reddito adeguato e di un lavoro con reddito mensile più che sufficiente perportare avanti il ricongiungimento, ma soprattutto che il permesso corrisponde ai parametri indicati nell'art 29 del testo unico ed in particolare non rientra in nessuno dei casi indicati nel comma 10 del medesimo articolo. Tuttavia la Prefettura di Firenze ritiene che non sia una tipologia idonea per fare ricongiungimento, asserendo che il problema non sussiste in quanto è sufficiente operare una conversione da attesa occupazione a lavoro subordinato... ma i tempi sono effettivamente troppo lunghi.
Possibile avere una vostra interrpretazione e se il caso parlarne con la Prefettura? Invio allegato
Roberto Menichetti
Allegati
10 bis a ricongiungimento per attesa occ.pdf
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adirmigranti
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Re: rigetto ricongiungimento con permesso per attesa occupazione

Messaggio da adirmigranti » lun giu 26, 2017 10:50 am

Gentile Roberto,
come ci siamo detti per telefono, la Prefettura in effetti si attiene alla lettera dell'art 28, comma 1:
"Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari."
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... ;286#art28

Chiarito questo punto, ci sono due strade: procedere alla conversione (visti i tempi di attesa anche direttamente con un rinnovo) per lavoro subordinato nonostante i tempi e poi chiedere il ricongiungimento, oppure depositare una memoria integrativa, pronti con grande probabilità a fare ricorso.

In questa seconda ipotesi nella situazione in concreto si sarebbe potuto far valere il reddito, la nuova disponibilità lavorativa e la prevalenza del diritto all'unità familiare. In assenza però del requisito formale di un premesso previsto dal Testo Unico, la Prefettura probabilmente non avrebbe modificato la sua posizione, per cui l'interessato avrebbe dovuto procedere con un ricorso.

Speriamo di aver riassunto bene tutto quanto ci siamo detti.
Rimaniamo a disposizione.

Cordialmente.

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