cittadina albanese madre da poco tempo senza permesso

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Giovannetti.Enrico
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cittadina albanese madre da poco tempo senza permesso

Messaggio da Giovannetti.Enrico » ven giu 30, 2017 7:01 pm

la cittadina in oggetto ha raggiunto più volte dal 2011 in poi come turista il marito, che si trova in italia, andando e venendo, ma comunque rispettando sempre la scadenza dei 90 giorni.
il marito è titolare di carta di soggiorno.
dall'ultimo ingresso avvenuto a settembre 2016 non ha più fatto ritorno in albania.
nel frattempo ha avuto un figlio nato a pistoia il 1.6.2017.

qual è la strada migliore per permettere alla donna di rimanere in italia con il figlio e il marito?
art. 31?
ricongiungimento familiare?
grazie

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adirmigranti
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Re: cittadina albanese madre da poco tempo senza permesso

Messaggio da adirmigranti » lun lug 03, 2017 6:30 pm

Gentile Enrico,
la strada migliore dipende dalla possibilità e dalle intenzioni della famiglia.
Visto che la cittadina si trova in Italia con visto turistico scaduto da meno di un anno ha diritto alla coesione familiare, sulla base dall'art.30 co.1 lett.c T.U. http://www2.immigrazione.regione.toscan ... ;286#art30 che prevede proprio che, se si è in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, può essere rilasciato:
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare

Per i requisiti del ricongiungimento il T.U. Immigrazione prevede all'art. 29 c.5 http://www2.immigrazione.regione.toscan ... art29-com5 l'ipotesi di ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (nel caso in cui i genitori non siano sposati).

Sul requisito del reddito, qui trova gli importi dell'assegno sociale per il 2017 http://dirittimigranti.ancitoscana.it/v ... 2d31839b60.

Il permesso ex art.31 T.U. è invece legato all'assistenza e alla tutela del minore che si trova in Italia, che può essere concesso dal Tribunale dei Minori al genitore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... ;286#art31
In questa ipotesi la durata del permesso è definita dal Tribunale dei Minori a cui si rivolge l'istanza, normalmente 2 anni.

Sia il permesso di soggiorno per motivi familiari che il permesso ex. art. 31 permettono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma il permesso per motivi familiari, a differenza del permesso ex art. 31, permette poi la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

Eventualmente c'è anche l'ipotesi, fino a 6 mesi dopo la nascita del bambino, di poter richiedere un permesso per cure mediche-gravidanza che però non consente alla signora di lavorare e potrà essere convertito solo nella ipotesi di cui alla coesione familiare.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente.

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