rifugiati : ricongiungimento genitori e moglie

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Mauri.Clara
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rifugiati : ricongiungimento genitori e moglie

Messaggio da Mauri.Clara » lun apr 09, 2018 3:14 pm

Un titolare di permesso per asilo e in possesso non di passaporto ma di titolo di viaggio vorrebbe ricongiungere la moglie e i genitori, questi ultimi di età compresa fra i 50 e i 60 anni. In termini di legge non deve dimostrare né di avere un reddito sufficiente né un alloggio idoneo come invece richiesto ai titolari di un permesso per lavoro.
I requisiti richiesti in base all'età dei genitori (maggiori o minori di anni 65) devono essere osservati anche in qesto caso?
Infine genitori e moglie dovranno dimostrare il legame di parentela; quindi i genitori dovranno fare tradurre e legalizzzare presso l'Ambasciata italiana il certificato di nascita e la moglie il certificato di matrimonio.
Nel caso in esame i genitori hanno altri figli, ma sono tutti minori e non vivono con i genitori nel Paese di origine , ma presso dei familiari in Pakistan.

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adirmigranti
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Re: rifugiati : ricongiungimento genitori e moglie

Messaggio da adirmigranti » lun apr 09, 2018 4:21 pm

Salve,
l'art. 29-bis, comma 1 è piuttosto chiaro quando afferma che il rifugiato può chiedere il ricongiungimento per le "medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29." Per quel che riguarda i genitori quindi il comma 1, ltt. d), dell'art. 29 stabilisce che possano essere ricongiunti i "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute."
Per quanto invece riguarda l'assicurazione sanitaria il comma 1 dell'art 29-bis conclude affermando che "Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.", motivo per il quale, oltre al reddito e all'idoneità alloggiativa, non sarà chiesta al titolare di permesso per asilo neppure l'assicurazione a beneficio del/i genitore/i ultrasessanticinquenne/i.
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... #art29-bis

Dovendo dimostrare il legame parentale (requisiti oggettivi) al momento della richiesta del visto, il consolato ovviamente chiederà innanzitutto prove documentali a dimostrazione di tale legame, quindi per l'appunto l'atto di nascita del figlio-richiedente, per dimostrare il legame coi genitori, e l'atto di matrimonio, per dimostrare il legame con la moglie. Qualora tali certificati non possano essere prodotti per ragioni oggettive, si potrà dimostrare la parentela anche tramite altre prove, quali ad esempio l'esame del dna (per i genitori), prove testimoniali e interviste (per quanto riguarda invece la moglie).
Per ulteriori dettagli si consiglia la lettura dell'apposita scheda a cura di Integrazione Migranti:
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... iva.aspx#6

cordialmente

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