L.R. 2/2019 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)

In questa sezione sono inserite linee guida su specifici argomenti, schede pratiche, sentenze e giurisprudenza rilevanti.

Se vuoi porci un QUESITO o fare una SEGNALAZIONE puoi iscriverti al portale tramite questo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform
Al termine della procedura di iscrizione riceverei le credenziali di accesso al portale.

Per segnalazioni urgenti chiamate il numero 3939011446 (mercoledì h 9-14, giovedì h 14-17).


Immagine
Questa sezione è realizzata nell'ambito del progetto #ionondiscrimino, finanziato dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione.
#ionondiscrimino (PROG-706) prevede una serie di azioni per riconoscere, prevenire e combattere le discriminazioni dirette e indirette fondate sulla razza e sull’origine etnica nei confronti dei cittadini di Paesi Terzi.

Immagine
Rispondi
Avatar utente
adirmigranti
Messaggi: 1511
Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm

L.R. 2/2019 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)

Messaggio da adirmigranti » lun feb 11, 2019 12:19 pm

Si allega il BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA, N. 2 del 9.1.2019 sul quale è pubblicata la L.R. 2/2019.

Ci preme sottolineare il contenuto dell'Art. 11, c. 3:
"Per l’accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all’allegato A, paragrafo 2, dichiarati
nella domanda, il comune può accedere direttamente alle banche dati disponibili presso le amministrazioni
interessate, previa intesa con le stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali. Per la verifica del requisito di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera d2), relativo alla assenza di
titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all’estero, il comune, acquisito il dato relativo all’IVIE (Imposta
sul valore degli immobili all’estero) contenuto nella dichiarazione ISEE, può procedere ad effettuare ulteriori
verifiche presso le amministrazioni interessate.
"

e i requisiti di cui al punto 2 dell'allegato A:
"d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati
su tutto il territorio nazionale o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento,
il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in casi di immobili
utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente.
Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati
all'estero il valore è determinato applicando i paramatri IVIE (IVIE Imposta Valori Immobili Estero).
"

L’eventuale richiesta di documentazione ulteriore, in applicazione dell’art. 3 del DPR 445, dovrà ritenersi in contrasto con il divieto di discriminazioni di cui alle direttive Europee e al diritto nazionale (art. 43 T.U. immigrazione).

Ai fini invece del rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa è invece l'allegato C, punto 2, sulla base del quale sono determinate le condizioni di sottoutilizzo (precedentemente al contrario si parlavo di sovraffollamento) dell'immobile sulla base delle dimensioni dello stesso:
"2. Elementi per la determinazione della situazione di sottoutilizzo degli alloggi di ERP.
Ai fini della determinazione della situazione di sottoutilizzo degli alloggi di ERP, per vani utili si
intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con
esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani
abitabili di superficie inferiore a quattordici metri quadrati, ciascuno di essi è considerato
equivalente a mezzo vano. È altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma,
qualora la stessa risulti di superficie pari o superiore a nove metri quadrati e inferiore a diciotto
metri quadrati. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di
superficie pari o superiore a ventotto metri quadrati, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene
calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri quadrati, e
approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a nove metri quadrati.
L'alloggio monostanza è comunque considerato equivalente a un vano per la parte di superficie dello
stesso non superiore a ventotto metri quadrati, approssimando per difetto la parte ulteriore di
superficie se inferiore a nove metri quadrati. In ogni caso i Soggetti gestori sono tenuti a valutare la
possibilità di effettuare eventuali interventi finalizzati ad una più razionale suddivisione dei vani
sovradimensionati. La deroga ai limiti del presente comma è ammessa qualora nell'intera graduatoria
non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati, o in presenza di soggetti
disabili che necessitino di spazi attrezzati.
"

Chiediamo pertanto agli utenti del portale di voler monitorare l'applicazione della nuova normativa e quindi di volerci informare in caso di criticità, di buone o cattive prassi che saranno evidenziate.
Allegati
Legge Regionale n. 2-2019.pdf
(221.06 KiB) Scaricato 488 volte

Rispondi