Con Ordinanza del 12 dicembre 2017 il Tribunale di Milano:
"- accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta dell’INPS consistente nell’aver introdotto requisiti non previsti dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016per poter beneficiare del cd. “premio alla nascita”;
- ordina all’INPS di eliminare la condotta discriminatoria attraverso l’estensione del beneficio assistenziale denominato “premio alla nascita” a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizione giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016;
- ordina all’INPS la pubblicizzazione dell’ampliamento del novero dei beneficiari del “premio alla nascita” attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull'home page del proprio sito internet;"
A seguito dell'ordinanza l'INPS ha pubblicato apposita informativa:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/de ... mdir=51419
Al link seguente la nota informativa ASGI, che assieme a Avvocati per niente Onlus e Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo Onlus hanno proposto il ricorso:
https://www.asgi.it/discriminazioni/tri ... -regolari/
In allegato il testo dell'ordinanza e il messaggio INPS n° 661 del 13.02.2018.
Chiediamo a tutti gli utenti di dare massima diffusione alla notizia oltreché segnalare eventuali criticità (vedi apposite schede UNAR)
Hanno diritto al "premio alla nascita" anche le mamme straniere con il permesso di soggiorno ordinario
- adirmigranti
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Hanno diritto al "premio alla nascita" anche le mamme straniere con il permesso di soggiorno ordinario
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- Messaggio numero 661 del 13-02-2018.pdf
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- Trib Milano 12.12.2017 premio alla nascita.pdf
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