famigliare di cittadino italiano come definto ex D.lgs. 30/2007 e rilascio di carta

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Mauri.Clara
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famigliare di cittadino italiano come definto ex D.lgs. 30/2007 e rilascio di carta

Messaggio da Mauri.Clara » lun set 04, 2017 7:31 pm

La madre ultra settantenne di cittadina albanese il 18/09/2016 é entrata in Italia per un periodo di vacanza con la figlia e la sua famiglia, come ha sempre fatto da tanti anni; nonostante le sue condizioni di salute non fossero buone, veniva a trovare la figlia con ingresso per turismo e poi rientrava in Albania dove abita con il marito: non voleva rimanere per sempre in Italia.
Purtroppo quando é entrata a settembre dello scorso anno non é stata bene; in novembre si sono resi necessari vari accertamenti sanitari; la sua salute da sempre non buona risultava gravemente compromessa, gli accertamenti resero poi assolutamente urgente intervenire chirurgicamente. Fortunatamente mentre erano in corso gli accertamenti, il 03/02/2017 il marito della figlia ottenne la cittadinanza italiana.
Il 29/03/2017 la madre in attesa di intervento chirurgico si recò in questura per chiedere il rilascio della Carta ex Dlgs 30/2007 e le fu rilasciata la ricevuta della richiesta di carta ex Dlgs 30/2007.
Tuttavia recentemente la figlia è stata chiamata dalla Questura che ha informato che deve riportare la madre per le impronte e che è necessario versare la tassa di 30,46 + 50 per il rilascio di un permesso elettronico per famiglia.
Allo sportello è stato spiegato che poiché la figlia ha un PSE per soggiornanti di lungo periodo UE non può avere la madre un permesso ovvero la CARTA ex D.lgs. 30/2007, perché spiega la Questura quello della madre sarebbe un titolo più favorevole di quello della figlia.

Questa motivazione mi era già stata data nell'estate 2016 per un caso simile, ma non esattamente uguale: nel caso della scorsa estate una anziana signora entrata per turismo in Italia voleva chiedere un permesso per restare in Italia convivendo con la figlia e con il genero italiano; la figlia era titolare di una vecchia carta cartacea che non aveva mai aggiornato, ma era sposata con cittadino italiano da tantissimi anni, anche se non aveva mia chiesto la cittadinanza ne avrebbe avuto da molti anni diritto; in questo caso la Questura diceva che la signora avrebbe dovuto assolutamente aggiornare la sua vecchia carta ex testo unico ( su questo nulla da obiettare), ma aggiungevano che per consentire alla madre di chiedere una carta ex D.Lgs. 30/2007, la figlia avrebbe dovuto chiedere non un PSE lungo soggiornanti per aggiornamento della sua vecchia carta, ma una carta ex D.lgs. 30/2007, per la stessa ragione che ci viene esposta ora (v. sopra).
In questo secondo caso la figlia non voleva rinunciare al suo permesso (vecchia carta) illimitata per una carta di 5 anni, infatti essendo coniugata e convivente con cittadino italiano da molto più di 5 anni avrebbe semmai avuto diritto ad una carta permanente ex D.lgs. 30/2007 mentre la Questura diceva che prima di quella permanente doveva avere una di cinque anni ( su questo punto ci avete già detto che si tratta di erronea applicazione della normativa); ma a prescindere dalla durata del titolo la motivazione che ci è stata data l’estate scorsa e ora è la stessa, come se ci debba essere una sorta di coerenza fra i titoli di madre e figlia.

Tornando al caso attuale la figlia é titolare di un PSE lungo soggiornanti che ha avuto da tempo integrando il suo reddito con quello del marito; se passasse ad una carta ex D.Lgs 30/2007 poiché il marito ha acquisito la cittadinanza italiana solo a febbraio di quest'anno dovrebbe accontentarsi di una Carta di 5 anni e quindi non capisco la motivazione della Questura sia perché questo criterio di coerenza fra titolo di soggiorno della madre e della figlia non so a quale articolo di legge faccia riferimento (v.sopra), sia perché in questo caso ne deriverebbe per la figlia un danno passando da un titolo di soggiorno illimitato ad uno limitato.
Ho pensato che l'ostacolo per il rilascio della Cart ex Dlgs 30/2007 nel caso che stiamo esaminando di questa famiglia albanese sia dovuto al fatto che la madre a causa di gravissimi motivi di salute si era dovuta trattenere in Italia oltre i tre mesi concessi a chi entra per turismo.
Ma se il motivo fosse questo non si capisce come può essere rilasciato alla madre di questa signora albanese un PSE ex testo unico essendo il genero e non la figlia cittadino italiano. (osservo ancora nel caso dell’estate scorsa non c’era nessuna irregolarità nell'ingresso)

Ho chiesto di essere ricevuta dal nuovo Dirigente dell’Ufficio immigrazione per avere utili spiegazioni e potere correttamente informare gli utenti, spero di avere al più presto l’appuntamento; se potete aiutarmi a chiarire alcuni dei quesiti sopra esposti vi ringrazio.
Precisamente:

1) se un familiare non UE come definito dall’art. 2 del D.lgs. 30/2007 di cittadino comunitario è presente nel territorio italiano in modo irregolare perché trattenutosi oltre il tempo consentito dalla normativa può chiedere la carta ex D.lgs. 30/2007?

2) se la madre cittadina non UE di cittadino non UE regolarmente presente e coniugato con cittadino italiano si trova nella situazione di cui sopra può chiedere una carta ex Dlgs 30/2007? Oppure in questo caso in base a quale principio del diritto si ricorre al testo unico?
Se invece chiede la carta prima della scadenza del visto turistico (ovviamente sia che si tratti di Paese con o senza obbligo di visto) viene rilasciata una carta ex Dlgs 30/2007?

3) attenendomi ai casi di quest’estate mi sembra di potere osservare che se il coniuge di cittadino italiano era irregolarmente presente nel territorio italiano non avendo un regolare visto di ingresso, la questura rilascia un PSE per motivi di famiglia, viceversa se chiede che gli sia rilasciato un titolo di soggiorno prima della scadenza dei tre mesi gli è rilasciata un carta ex D.lgs. 30/2007

Mauri.Clara
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Re: famigliare di cittadino italiano come definto ex D.lgs. 30/2007 e rilascio di carta

Messaggio da Mauri.Clara » mar set 05, 2017 12:14 pm

vorrei che mi spiegaste anche perché la questura rileva questa necessità di "coerenza "nei casi illustrati fra il titolo della madre e della figlia, forse l'operatore dello sportello non mi ha siegato bene e nel caso della famiglia albanese pretendendo questa così detta "coerenza" si supera l'ostacolo della irregolare presenza essendo stata costretta per gravi motivi di salute a trattenersi in Italia oltre il tempo concesso per ingresso per turismo;in questo caso non credo si possa applicare l'art.19 del testo unico essendo cittadino italiano solo il marito della figlia e non ancora la figlia.

Nell?elenco dei punti da chiarire ieri sera avevo dimenticato di elencare anche questo fatto della "coerenza"

vi ringrazio

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adirmigranti
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Re: famigliare di cittadino italiano come definto ex D.lgs. 30/2007 e rilascio di carta

Messaggio da adirmigranti » mar set 05, 2017 1:26 pm

La risposta al suo odierno quesito non può che partire dalle risposte già fornite su analogo caso:
viewtopic.php?f=6&t=61&sid=3235d32b149b ... 88fb98b8dd

Ribadiamo quindi semplicemente la necessità di rapportarsi con la questura per iscritto e facendo riferimento alle norme e alle schede pubblicate su P.A.eS.I.

Proviamo quindi a rispondere sinteticamente ai suoi quesiti.
1) dato che la scheda afferma:
"Attivazione
Trascorsi 3 mesi dall'ingresso in Italia.
"
carta soggiorno per familiare di cittadinoUE:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... pa_prov=MS
Riteniamo che in casi del genere sia corretto chiedere alla questura il rilascio della carta di soggiorno e sia doveroso da parte della questura eventualmente formulare una comunicazione ex art 10 bis per rendere edotti gli interessati dei ritenuti motivi ostativi all'accoglimento della istanza presentata.

In "domande e risposte":
"3. I familiari non comunitari di cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 3 mesi sono sottoposti a qualche condizione o formalità?
No, è necessario soltanto il possesso del passaporto valido e, nei casi in cui è richiesto, il visto d'ingresso.
"
Il visto di ingresso ad esempio non è necessario nel caso della madre albanese, data l'esenzione per l'ingresso per turismo.

Rispetto alla questione regolarità del soggiorno ai fini del rilascio della carta di soggiorno alla madre si consiglia la lettura attenta del Messaggio del Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 2013 di cui copiamo il passaggio più interessante ai ns. fini:
"E' stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi ( articolo 6, comma 2 ); ai fini dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino UE ( articolo 9, comma 5, lettera a ); nonché ai fini del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i famlliari del cittadino UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ( articolo 10, comma 3, lettere a) e b) . Si osserva che già nelle Linee guida fornite nel luglio 2009 la Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di soggiorno prescinde dai requisiti del soggiorno legale, in uno Stato membro, del familiare straniero del cittadino dell'Unione e, di conseguenza, dal possesso da parte del citato straniero di un visto d'ingresso."
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 8-06;nir-1
A nostro modesto parere quindi la questura "DICE" cose sbagliate, per cui riteniamo necessario che le risposte comunicatele verbalmente siano messe per iscritto (verba volant, scripta manent).
Questa volta abbiamo preferito essere ridondanti, per il futuro chiediamo a lei e a tutti gli utenti del forum, una volta aperte le schede di P.A.eS.I., di provvedere ad aprire anche i link, in particolare le "fonti normative" e le "domande e risposte" in calce alle stesse.

2) Come più e più volte abbiamo avuto modo di spiegarle, il T.U., in particolare l'art. 19, entra in gioco quando non vi siano i requisiti per il rilascio di una carta di soggiorno ex D.Lgs. 30/2007, ad esempio per mancanza di risorse economiche dimostrabili per il mantenimento, non rilevando la distinzione tra regolarmente soggiornante o non regolarmente soggiornante (vedi punto 1).

3) Visto quanto affermato ai punti 1 e 2, riteniamo da un lato che la carta di soggiorno ex art 30/2007 debba essere rilasciata dopo gli iniziali 3 mesi (dato che la madre avrebbe potuto effettivamente recarsi dalla figlia semplicemente in visita e visto che non rileva la regolarità, come dovrebbe essere chiaro a tutti almeno dal messaggio ministeriale del 2013), dall'altro lato che sicuramente il coniuge di cittadino italiano già regolarmente soggiornante da oltre 5 anni (anche precedentemente al matrimonio) abbia diritto al rilascio di una carta di soggiorno permanente:
"Attivazione
Prima dello scadere della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario o comunque se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione
."
carta d soggiorno permanente:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... pa_prov=MS

Se la figlia ottiene come dovuto la carta di soggiorno permanente, "coerentemente" la madre dovrà vedersi rilasciare la carta di soggiorno.

Sperando di aver chiarito ogni suo dubbio, le ribadiamo per il futuro la necessità di interloquire con la questura per iscritto o comunque sulla base di istanze inoltrate secondo le modalità da noi consigliate e quindi aggiornandoci sulla risposta ufficiale (eventuale art 10 bis, L. 241/90) della questura.

Cordialmente

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