signora ultra 65 anni madre straniera di cittadina italiana - necessario il test di italiano per la richiesta di carta?

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Martini.Sara
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signora ultra 65 anni madre straniera di cittadina italiana - necessario il test di italiano per la richiesta di carta?

Messaggio da Martini.Sara » dom feb 18, 2018 1:52 pm

Buongiorno,
una signora straniera che ha più' di 65 anni (regolarmente soggiornante da oltre 5 anni) madre di una cittadina italiana, per richiedere la carta di soggiorno come familiare di cittadina italiana dovrà superare il test di italiano oppure non le sarà richiesto?
ringrazio anticipatamente

Sara Martini

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adirmigranti
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Re: signora ultra 65 anni madre straniera di cittadina italiana - necessario il test di italiano per la richiesta di car

Messaggio da adirmigranti » mer feb 21, 2018 3:15 pm

Gentile Sara,
La carta di soggiorno rilasciata ai familiari extrcomunitari di cittadini UE è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 30/2007 e non prevede il superamento del test di lingua italiana:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... pa_prov=SI

Peraltro la signora in questione se residente in Italia continuativamente negli ultimi 5 anni ha diritto al rilascio della carta permanente:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... pa_prov=SI

Il superamento del test è necessario invece per ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 T.U. Immigrazione):
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... pa_prov=SI

Come riportato nel DM del 4.06.2010 del Ministero dell'Interno, non è richiesto il superamento del test di italiano:
Art.3
a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da
patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.


E, art.4., prevede le ipotesi di titoli che rendono non necessario il test perché provano un livello di lingua sufficiente (art.2).
In particolare nelle seguenti ipotesi:
a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato
dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui
all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha
conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della
lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle
lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo
unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico
appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha
conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di
primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non
statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
e) che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una
delle attività indicate nelle disposizioni medesime.
2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta
dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il rilascio del permesso
di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, copia autentica dei titoli di studio o professionali
conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo
straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul
titolo di esonero posseduto.
3. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da
patologie o handicap, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), allega la certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria pubblica alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente

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