Una cittadina domenicana entrata in Italia nel 2009 ottenne una carta di soggiorno ex Dlgs 30/2007 in quanto madre di coniuge di cittadina italiana, con loro convivente ; trascorsi i 5 anni avendo i requisiti di parentela e convivenza ottenne una carta permanente ex Dlgs 30/2007.
Attualemte è ancora titolare di questa carta di soggiorno permanente.
Tuttavia la situazione della famiglia é cambiata: il figlio che non è cittadino italiano é divorziato dalla moglie italiana da tempo e vive negli Stati Uniti.
La cittadina domenicana che lavora come badante da diversi anni chiede se ha diritto a conserare la carta di soggorno permanente di cui é titolare o se deve chiedere un nuovo titolo di soggiorno per motivi di lavoro.
Ringrazio
madre di coniuge di cittadina italiana titolare di carta di soggiorno permanente ex Dlgs 30/2007
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Re: madre di coniuge di cittadina italiana titolare di carta di soggiorno permanente ex Dlgs 30/2007
Essendo per l'appunto "permanente", l'interessata semplicemente dovrà aggiornare il titolo di cui è in possesso.
L'art. 11 del D.lgs. 30/2007 disciplina per l'appunto l'ipotesi di "Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea"; in particolare il comma 4 afferma:
"La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi."
Al link sottostante le faq sul tema:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... mdicom_faq
Cordialmente
L'art. 11 del D.lgs. 30/2007 disciplina per l'appunto l'ipotesi di "Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea"; in particolare il comma 4 afferma:
"La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi."
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