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carta di soggiorno permanente ex D.lgs. 30/2007 ma assenza del requisito della convivenza con cittadino italiano

Inviato: mer lug 04, 2018 6:44 pm
da Mauri.Clara
Una cittadina NON UE é titolare di carta si soggiorno permanente ex D.lgs. 30/2007 perché madre di cittadino italiano; tuttavia da quando ha ottenuto l'attestato permanente non convive con il figlio italiano, che invece risiede in provincia limitrofa alla nostra; questa anziana madre era ed é residente con la figlia, che è titolare di PSE per lungo soggiornanti ma non é ancora cittadina italiana. L'attestato della madre non é stato rilasciato dalla nostra Questura. Se chiedesse alla Questura di aggiornare il suo attestato di soggiorno permanente potrebbe esserle contestata la mancanza del requisito di convivenza con il figlio italiano?
Inoltre la figlia presso la quale é residente la madre, lavora come badante e sta per presentare la dichirazione dei redditi (unico 2018) può prendere in carico la madre? fiscalmente sappiamo che la può prendere in carico; pongo il quesito come ulteriore informazione rispetto al quesito sopra esposto.

Re: carta di soggiorno permanente ex D.lgs. 30/2007 ma assenza del requisito della convivenza con cittadino italiano

Inviato: gio lug 05, 2018 12:16 pm
da adirmigranti
Gent.ma Mauri,
ci sembra che la normativa sia abbastanza chiara nell'utilizzo dell'aggettivo "permanente" per indicare come da definizione del vocabolario Treccani: "Che rimane durevolmente, che ha durata stabile, che continua a sussistere o a essere tale per un lungo periodo di tempo, senza interruzioni né cambiamenti (è l’opposto di provvisorio, temporaneo)".

Ci chiediamo dunque quale sia la norma che le fa supporre che la carta permanente possa essere revocata in un caso come quello da lei indicato; dato che l'interessata ha ottenuto la carta permanente e che l'aggiornamento di ogni titolo di soggiorno prevede semplicemente per l'appunto un aggiornamento dei dati (passaporto residenza, fotografia...), qual'è la norma che le fa scaturire gli odierni dubbi?

Peraltro lei stessa ci aveva posto quesito analogo soltanto il 14 maggio u.s.:
viewtopic.php?f=29&t=422&sid=b9d90e30fe ... 14551cdab9

Le chiediamo gentilmente, avendone gli strumenti, di leggersi la normativa e di fare riferimento agli articoli che disciplinano le ipotesi di volta in volta in questione. L'art 17 del D.Lgs. 30/2007 ci sembra molto chiaro e lineare, quantomeno ai fini di escludere a priori entrambe le questioni che oggi ci pone: http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 6;30#art17

Visto quanto sopra le confermiamo pertanto che la figlia potrà prendere in carico la madre anche fiscalmente dato che nella sostanza è già a carico della stessa.

Qualora vi sia bisogno di chiarimenti, chiediamo a lei in primis di chiarire le proprie idee partendo dalla normativa e ad essa facendo riferimento nel porre ulteriori quesiti.

Nel ringraziarla per l'attenzione
Cordiali saluti