Emersione: tempo determinato e possibilità di subentro di nuovo datore
Inviato: gio apr 29, 2021 11:00 am
Con circolare del 21 aprile 2021 il Ministero dell'interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha fornito indicazioni ai SUI in merito a quelle richieste "in cui sia stata dichiarata l'emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e, in attesa della convocazione presso lo Sportello, sia spirato il termine finale del rapporto medesimo."
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ritiene che la procedura di emersione potrà essere conclusa positivamente soltanto nel caso in cui "il datore di lavoro manifesti la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore."
In conseguenza di ciò lo stesso Dipartimento non ritiene possibile il rilascio di un permesso per attesa occupazione qualora non vi sia tale volontà da parte del datore di lavoro; qualora invece vi sia un nuovo datore di lavoro che intenda concludere la procedura di emersione con quel lavoratore, sarà possibile il subentro (e quindi il rilascio di un permesso per lavoro).
Visto quanto sopra e considerati i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di emersione, vale la pena ricordare che circolari e note del Ministero non costituiscono atto normativo vincolante per il cittadino e tantomeno per il magistrato che dovesse essere chiamato a giudicare sulla legittimità di tali indicazioni ministeriali, visto che la Legge (in primis ovviamente il T.U. Immigrazione) e la logica stessa delle disposizioni che hanno previsto l'emersione dal lavoro irregolare, sembrano essere in palese contrasto.
Per ulteriori approfondimenti: https://www.asgi.it/media/comunicati-st ... e-lettera/
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ritiene che la procedura di emersione potrà essere conclusa positivamente soltanto nel caso in cui "il datore di lavoro manifesti la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore."
In conseguenza di ciò lo stesso Dipartimento non ritiene possibile il rilascio di un permesso per attesa occupazione qualora non vi sia tale volontà da parte del datore di lavoro; qualora invece vi sia un nuovo datore di lavoro che intenda concludere la procedura di emersione con quel lavoratore, sarà possibile il subentro (e quindi il rilascio di un permesso per lavoro).
Visto quanto sopra e considerati i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di emersione, vale la pena ricordare che circolari e note del Ministero non costituiscono atto normativo vincolante per il cittadino e tantomeno per il magistrato che dovesse essere chiamato a giudicare sulla legittimità di tali indicazioni ministeriali, visto che la Legge (in primis ovviamente il T.U. Immigrazione) e la logica stessa delle disposizioni che hanno previsto l'emersione dal lavoro irregolare, sembrano essere in palese contrasto.
Per ulteriori approfondimenti: https://www.asgi.it/media/comunicati-st ... e-lettera/