CONVIVENZA ANAGRAFICA PER CAS e SPRAR

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Bontempelli.Sergio
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CONVIVENZA ANAGRAFICA PER CAS e SPRAR

Messaggio da Bontempelli.Sergio » mer apr 26, 2017 3:39 pm

Buonasera a tutti,

finora, nella mia esperienza di lavoro nei Centri di Accoglienza per richiedenti asilo (Cas o Sprar), mi ero abituato a istituire una "convivenza anagrafica" in ciascun centro, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Anagrafico (DPR 223/1989 e successive modifiche), prima di chiedere l'iscrizione all'anagrafe di ciascun beneficiario. Di norma il responsabile del centro veniva nominato anche responsabile della convivenza.

Avendo cambiato posto di lavoro, e trovandomi a lavorare in altre province della Toscana, mi sono accorto che questa pratica non è abitualmente seguita in tutti i Comuni. Molti Uffici preferiscono procedere a iscrizioni singole, con il risultato che in ogni centro vi sono molte famiglie anagrafiche composte da una sola persona.

A me sembrava però che il tenore letterale della norma fosse abbastanza chiaro: «agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune». In questo caso, mi sembrava si potesse parlare di convivenza per motivi di assistenza.

Le domande sono quindi le seguenti:
1) Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (Sprar o Cas) va istituita una convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 DPR 223/1989?
2) E' corretta la procedura in base alla quale il responsabile del Centro di Accoglienza è anche responsabile della convivenza (pur non vivendo nel egli stesso nel centro?)

Grazie e a presto
Sergio Bontempelli, referente Sportelli Migranti Coop. Gli Altri Pistoia

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adirmigranti
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Re: CONVIVENZA ANAGRAFICA PER CAS e SPRAR

Messaggio da adirmigranti » gio apr 27, 2017 1:38 pm

1) esattamente come anticipato nel tuo quesito è l'art. 5 del Dpr. 223/1998 a disciplinare la convivenza anagrafica. In effetti potrebbe porsi un dubbio in base alla struttura che accoglie (comma 3): "Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica."

2) l'art 6, comma 2 del Dpr 223/1998 recita invece: "Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa."

Peraltro il 18 aprile u.s. è entrata in vigore la Legge n. 46 approvata il 13.04.2017 che introduce l'art. 5 bis al D.Lgs. 142 del 18.08.2015:
"Iscrizione anagrafica.
1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.
2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1."

La normativa è quindi ora molto chiara anche se, al netto di una maggiore possibilità di corretto coordinamento amministrativo (aspetto comunque centrale), ci sembra che i principali diritti connessi si possono esercitare anche con la semplice iscrizione anagrafica. Le precedenti linee guida sulla protezione internazionali ponevano il dubbio nelle ipotesi di gruppo appartamento, questione su cui non eravamo comunque d'accordo. Con la nuova normativa in ogni caso non ci sono piú dubbi.
Facci sapere se la questione si risolve.

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adirmigranti
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Re: CONVIVENZA ANAGRAFICA PER CAS e SPRAR

Messaggio da adirmigranti » sab mag 20, 2017 3:32 pm

Alleghiamo la circolare del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2017 (pubblicata anche in news) che fornisce alcuni chiarimenti ulteriori
Allegati
Circolare n. 5 - 2017_iscrizione anagrafica rich protez internaz.pdf
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