Matrimonio tra richiedenti asilo

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Archain.Salomè
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Matrimonio tra richiedenti asilo

Messaggio da Archain.Salomè » ven lug 07, 2017 11:20 am

Buongiorno, vi scrivo per sapere quale sia la prassi dei comuni toscani in caso di richiesta di matrimonio tra richiedenti asilo, ma in assenza ovviamente di nulla osta del paese di orgine.
In caso di titolari di protezione internazionale nella forma piena del riconoscimento dello status di rifugiato, il nulla osta è sostituito da una certificazione dell’UNHCR.
Non altrettanto avviene per i titolari di protezione sussidiaria, ovvero per i richiedenti protezione, motivo per il quale – a fronte del rifiuto da parte del Comune e del timore dei ricorrenti di rivolgersi alle autorità del proprio paese – si è dovuto (nel caso che riporto di seguito) ricorrere all’Autorità giudiziaria ex art. 98 c.c: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/decre ... o_2012.pdf

Vi sono buone pratiche o altre informazioni utili da fornire a chi, con permesso di soggiorno per richiedente asilo, intenda sposarsi in italia?
Grazie.

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adirmigranti
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Re: Matrimonio tra richiedenti asilo

Messaggio da adirmigranti » ven lug 07, 2017 9:54 pm

Gentile Salomè,
lo status di richiedente asilo di per sè non prevede regole specifiche sul diritto al matrimonio. La regolarità del soggiorno in Italia darebbe loro diritto a sposarsi, le difficoltà possono sopraggiungere per quanto riguarda l'ottenimento del certificato di nascita e del nulla osta da parte delle autorità del paese di provenienza.

Come dici, se avessero riconosciuto lo status di rifugiato è la Convezione di Ginevra stessa (esecutiva con l. n. 72/1954) che regola l'assistenza amministrativa dei rifugiati riconoscendogliene l'esenzione e individuando le procedure alternative (qui una guida riassuntiva utile http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... ativa.aspx).

In questo caso però gli interessati, che non hanno ancora avuto esito della richiesta di protezione internazionale (e non si può nemmeno presumere che avranno diritto all'esenzione), non sono titolari di nessuna specifica procedura alternativa.
In base alla situazione in concreto, prima di tutto, si potrebbe capire se davvero non è possibile o è da evitare un contatto qualsiasi con l'autorità del paese di origine per la produzione della documentazione necessaria.
Se così fosse, prima del ricorso al tribunale per ottenere un provvedimento che disponga le pubblicazioni nonostante il rifiuto dell'ufficiale di stato civile (ex art. 98 c.c.), il tentativo che si può provare a fare è rappresentare la situazione specifica all'ufficiale di stato civile a cui andrebbero chieste le pubblicazioni, facendo valere, e cercando di provare nella maniera più completa possibile, l'impossibilità oggettiva a reperire questa documentazione, la situazione di forza maggiore in cui si trovano gli interessati, fornendo se possibile informazioni che integrino il contenuto del nulla osta (l'assenza di impedimenti legali a contrarre il matrimonio).
In questa ipotesi potrebbe essere utile un atto di notorietà fatto in tribunale (con la procedura prevista per i certificati quando viene richiesta la cittadinanza).

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e a seguire gli sviluppi del caso.
Cordialmente.

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