diritti sociali richiedenti/titolari protezione internazionale

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Mauri.Clara
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diritti sociali richiedenti/titolari protezione internazionale

Messaggio da Mauri.Clara » mar lug 25, 2017 8:35 pm

Una coppia in attesa di rilascio di permesso per motivi umanitari, per ora ancora ospiti di un CAS si è rivolta all'ufficio per sapere se posssono inoltrare domanda di "bonus bebe"per la loro figlia di neppure due mesi. Chiaramente la domanda genericamente fatta per bonus bebè attende una vostra risposta su qualunque forma di indennità prevista per nuclei con figli neonati (assegno di maternità,assegno di natalità, progetto di inclusione sociale (carta SIA), carta acquisti e altro che eventualmente ho dimenticato di elencare.

La stessa domanda mi é stata rivolta da una giovane cittadina NON UE regolarmente residente per una sua amica cbe si trova con il marito in un CAS; questa coppia attende un figlio che nascerà nel mese di settembre; non sono ancora stati sentiti dalla Commissione, la domanda che mi hanno posto é quella già sopra riportata

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adirmigranti
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Re: diritti sociali richiedenti/titolari protezione internazionale

Messaggio da adirmigranti » gio lug 27, 2017 11:26 am

Gent.ma Mauri,
una cosa è il richiedente protezione internazionale il quale ha dei diritti legati alla precarietà del proprio status e che possiamo riassumere nel diritto all'accoglienza, altra cosa è il titolare di protezione internazionale che invece può vantare uno status giuridico che la legge equipara al cittadino dello stato UE che gli ha riconosciuto la protezione.

Nello specifico per quel che riguarda l'assegno di natalità è interessante notare come la pagina dedicata del sito INPS fornisca queste informazioni in merito ai requisiti:
"La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007.
"
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/de ... mDir=50096

Nonostante con circolare 93 del 8.5.2015 la stessa INPS affermi:
"La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
"
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaD ... iIDLink=-1

Per ogni ulteriore questione relativa all'accesso alle prestazioni sociali le chiediamo di far riferimento al vademecum ASGI (aggiornato a luglio 2017 e che alleghiamo alla presente oltrechè in FAQ e BUONE PRATICHE).
Allegati
vademecum ASGI accesso prestazioni sociali_5.7.2017.pdf
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