Utente con permesso di asilo intenzionato a richiedere il permesso di lungo soggiorno ce

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Martini.Sara
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Utente con permesso di asilo intenzionato a richiedere il permesso di lungo soggiorno ce

Messaggio da Martini.Sara » mer feb 14, 2018 8:02 pm

Buonasera,
un ragazzo afghano con permesso per asilo, regolarmente soggiornante da oltre 5 anni, è intenzionato a richiedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo ce.
Visto che non abbiamo avuto molti casi di titolari di asilo che richiedono la ex carta, prima di procedere alla compilazione della richiesta vorrei confrontarmi con voi per sciogliere i seguenti dubbi:
- i requisiti per la domanda sono solo i 5 anni di soggiorno o anche il possesso di un reddito non inferiore all' assegno sociale?
- mi confermate che coloro che hanno un permesso di asilo o di protezione suss. non devono presentare il certificato di idoneità alloggiati e che pagano solo 30.46 euro?
- la questura rilascia l'annotazione nel permesso CE che attesta che al titolare è stato riconosciuto l'asilo, è obbligatoria oppure è sufficiente che tale status sia presente nei loro registri? In poche parole, senza annotazione possono vedere pregiudicato qualche diritto?
- nel portale immigrazione, come nel kit cartaceo la schermata di compilazione del permesso ce / ex carta non contempla come permesso in possesso quello per asilo come ci consiglieresti di procedere?

Mi scuso anticipatamente per il contenuto di questa richiesta ma non voglio dare niente per scontato e non voglio contribuire a far fare una domanda controproducente al nostro utente.

In attesa di riscontro
Cordiali saluti
Sara Martini

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adirmigranti
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Re: Utente con permesso di asilo intenzionato a richiedere il permesso di lungo soggiorno ce

Messaggio da adirmigranti » gio feb 15, 2018 12:38 pm

Gent.ma Sara,
certamente non hai niente di cui scusarti, anzi siamo noi che ti ringraziamo per il quesito posto che ci permette di chiarire a beneficio di tutti gli utenti i requisiti per la richiesta di rilascio del permesso UE per soggiornante di lungo periodo:

1) il possesso di un permesso di soggiorno da 5 anni continuativi, ovvero un permesso sempre rinnovato (o anche convertito da studio a lavoro, da famiglia a lavoro, da stagionale a lavoro subordinato o autonomo, da motivi umanitari a lavoro, ecc.). Nel caso del titolare di permesso per protezione internazionale i 5 anni decorrono dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. Facciamo presente che per titolare protezione internazionale si fa riferimento soltanto a coloro che hanno il permesso per asilo politico o per protezione sussidiaria, non anche per coloro che sono titolari del permesso per protezione umanitaria che sono esplicitamente esclusi dalla possibilità di chiedere il permesso UE senza prima averlo convertito in motivi di lavoro (art. 9, c. 3, lett. b);

2) il possesso di un reddito pari all'assegno sociale, 5.889 €, nel caso di richiedente senza familiari a carico o dei redditi seguenti in base al numero di familiari:
€ 8.833,5 - 1 familiare
€ 11.778 - 2 familiari
€ 14.722,5 - 3 familiari
€ 17.667 - 4 familiari
Il requisito reddituale è necessario anche se il richiedente è titolare di permesso per protezione internazionale, a differenza del ricongiungimento ai fini del quale il titolare di protezione internazionale non deve dimostrare tale requisito (vedi art 29-bis T.U.);

3) ti confermiamo che il richiedente titolare di permesso per asilo o protezione sussidiaria, anche qualora avesse in carico dei familiari non è tenuto a presentare il certificato di idoneità alloggiativa, dovendo dimostrare però di avere una residenza effettiva (art. 9, c. 1-ter, T.U.);

4) il titolare di permesso per protezione internazionale che richiede il permesso UE è esentato dal superamento del Test di italiano (art 9, c. 2-ter);

5) per quanto riguarda il contributo da pagare tramite bollettino postale, il decreto del 6 ottobre 2011 del ministero dell'economia e delle finanze, all'art 3 lett. d) (non modificato dal successivo decreto del 5 maggio 2017) prevede tra i casi di esclusione dal pagamento del contributo i
"cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari", senza specificare niente in merito alla richiesta di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo da parte del titolare di permesso per asilo o protezione sussidiaria, neppure nella successiva circolare del 9 giugno 2017:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... e=20180405
In realtà il ministero aveva emanato una circolare con la quale esplicitamente esonerava i titolari di protezione internazionale dal pagamento del contributo:
"Nello specifico è stato chiarito che il contributo in premessa non sia dovuto nei casi di istanza di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo richiesto dai titolari di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria) atteso che gli stessi sono in possesso di un permesso di soggiorno esente da tale obbligo."
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... e=20180405
Si potrebbe pertanto argomentare che, nonostante siano stati rivisti gli importi e siano intervenuti chiarimenti e modifiche (il duplicato prima richiedeva il pagamento del contributo, dopo la circolare del 2017 non più), su tale specifico aspetto si debba continuare ad applicare la circolare del 2015.

6) In base a quanto disposto dall'art 9, comma 1-bis, T.U. il permesso UE "reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"": da questo punto di vista la questura ha semplicemente l'obbligo di dare attuazione a quanto disposto dalla norma, anche se una volta ottenuta lo status di lungo soggiornante di fatto viene messo in secondo piano quello di rifugiato. Tale annotazione sarà necessaria eventualmente ai fini della richiesta della cittadinanza dato che per la naturalizzazione del rifugiato (non anche del titolare protezione sussidiaria)sono necessari 5 anni di residenza legale invece che i 10 previsti per il cittadino straniero non titolare dello status di rifugiato;

7) il kit cartaceo o telematico è semplicemente la modalità di presentazione dell'istanza (oltreché una modalità di tracciamento di tali procedimenti amministrativi nei confronti degli organi della p.a., compresa la questura): da questo punto di vista, dati i cambiamenti normativi da un lato e il non adeguamento dei moduli del kit dall'altro, consigliamo di forzare la compilazione inserendo come codice del permesso in possesso "07" (asilo politico rinnovo);

Nell'occasione linkiamo la circolare del 20 marzo 2014 di cui consigliamo la lettura:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 0728&css=1

Al link sottostante la scheda di P.aeS.I. sul procedimento di rilascio del permesso UE:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... pa_prov=SI

A disposizione per ogni chiarimento
cordialmente

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