RESIDENZA E ISCRIZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO

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Bontempelli.Sergio
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RESIDENZA E ISCRIZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO

Messaggio da Bontempelli.Sergio » gio feb 15, 2018 4:09 pm

Care e cari,

sottopongo al vostro parere una pratica comunemente seguita da alcuni Centri per l'Impiego della Toscana, su cui è nata proprio ieri una interessante discussione nell'ambito di una giornata formativa.

Alcune colleghi e amici dei Centri per l'Impiego mi dicevano che, per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale, procedono all'iscrizione al Centro per l'Impiego solo se si tratta di persone regolarmente residenti e registrate all'Anagrafe (e fin qui nulla da eccepire), e solo nel caso che siano trascorsi almeno 45 giorni dalla data della richiesta di iscrizione anagrafica. Questa prassi fa riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera f del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 , n. 154, che - tra l'altro - prevede che «l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni [anagrafiche] (...), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione [anagrafica]».

Ora, per quanto ne sapevo io, la normativa in materia di cambio di residenza in tempo reale (art. 5 Legge 4 aprile 2012, n. 35 e Regolamento di Attuazione di cui al DPR 30 luglio 2012, n. 154) prevede, è vero, un accertamento svolto dall'ufficiale di anagrafe nei 45 giorni successivi alla dichiarazione (anagrafica); ma prevede anche l'obbligo, per l'ufficiale di anagrafe, di iscrivere il richiedente entro due giorni lavorativi dalla presentazione della stessa dichiarazione, se non vi sono motivi ostativi (art. 5 comma 3 Legge 4 aprile 2012, n. 35).

Lo stesso art. 5 comma 3 della legge 35/2012 specifica che «gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione»: quindi, se è pur vero che l'ufficiale di anagrafe fa degli accertamenti entro i 45 giorni successivi alla domanda di residenza, è anche vero che l'iscrizione anagrafica è giuridicamente efficace già dopo due giorni, e decorre (come di consueto nella normativa in materia) dalla data di presentazione della dichiarazione. Almeno così sapevo, e avevo capito, io.

I colleghi e le colleghe dei Centri per l'Impiego mi dicevano che, secondo quanto è stato loro riferito da alcuni uffici legali dei Comuni, sarebbero intervenute norme successive che hanno modificato questo quadro: dunque, i Centri per l'Impiego sarebbero tenuti a non iscrivere i richiedenti asilo se non sono trascorsi i fatidici 45 giorni dalla domanda di residenza.

Ciò che mi sembra strano è che, consultando le leggi vigenti su Normattiva, le disposizioni che ho citato non sono cambiate. Inoltre, mi pare strano che sia stata introdotta una norma apposita per i richiedenti asilo (non valida, quindi, per tutti gli altri residenti).

Sono perciò a richiedere un vostro parere: secondo quanto vi risulta, l'iscrizione anagrafica produce effetti giuridici già dopo due giorni dalla data della dichiarazione, o bisogna attendere i quarantacinque giorni previsti per l'accertamento dell'ufficiale di anagrafe? e, a vostro avviso, quando ne ricorrano gli altri requisiti di legge, è possibile iscrivere al Centro per l'Impiego un richiedente protezione internazionale che sia regolarmente residente, anche prima dei fatidici 45 giorni?

Grazie e a presto
Sergio Bontempelli

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adirmigranti
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Re: RESIDENZA E ISCRIZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO

Messaggio da adirmigranti » mer feb 21, 2018 3:17 pm

Gent.mo Sergio,

Il decreto Minniti all'art. 8 (che inserisce l'art. 5-bis al d.lgs. 142/2015), chiarisce ogni dubbio rispetto al diritto dei richiedenti asilo all'iscrizione anagrafica, così come alle dovute comunicazioni in merito a eventuali variazioni della convivenza nella struttura di accoglienza e alla eventuale revoca con conseguente cancellazione anagrafica:
Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica)
1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.
2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.


In "F.A.Q. - BUONE PRATICHE - GIURISPRUDENZA" e al suo interno in "Protezione internazionale", le circolari e le linee guida sul tema:
viewtopic.php?f=40&t=122&p=239&sid=0bbf ... c4f77#p239

Ciò premesso, riteniamo di poter confermare che la prassi posta in essere dai c.p.i. sia quanto meno discutibile alla luce in particolare già dell'art.18, c. 2, dPR 2233/1989 (confermato come tu stesso affermi dalla L. 35/2012 di conversione del D.L. 5/2012):
"2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza."

Da questo punto di vista ti confermiamo che non vi sono state ulteriori modifiche normative: sarebbe quindi interessante capire a quali norme facciano riferimento i colleghi del c.p.i. e i responsabili di anagrafe, ritenendo da parte nostra e confermando la tua ricostruzione che si possa trattare di interpretazione errata delle norme stesse e conseguente prassi da censurare.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
cordialmente

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