RESIDENZA E ISCRIZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO
Inviato: gio feb 15, 2018 4:09 pm
Care e cari,
sottopongo al vostro parere una pratica comunemente seguita da alcuni Centri per l'Impiego della Toscana, su cui è nata proprio ieri una interessante discussione nell'ambito di una giornata formativa.
Alcune colleghi e amici dei Centri per l'Impiego mi dicevano che, per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale, procedono all'iscrizione al Centro per l'Impiego solo se si tratta di persone regolarmente residenti e registrate all'Anagrafe (e fin qui nulla da eccepire), e solo nel caso che siano trascorsi almeno 45 giorni dalla data della richiesta di iscrizione anagrafica. Questa prassi fa riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera f del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 , n. 154, che - tra l'altro - prevede che «l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni [anagrafiche] (...), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione [anagrafica]».
Ora, per quanto ne sapevo io, la normativa in materia di cambio di residenza in tempo reale (art. 5 Legge 4 aprile 2012, n. 35 e Regolamento di Attuazione di cui al DPR 30 luglio 2012, n. 154) prevede, è vero, un accertamento svolto dall'ufficiale di anagrafe nei 45 giorni successivi alla dichiarazione (anagrafica); ma prevede anche l'obbligo, per l'ufficiale di anagrafe, di iscrivere il richiedente entro due giorni lavorativi dalla presentazione della stessa dichiarazione, se non vi sono motivi ostativi (art. 5 comma 3 Legge 4 aprile 2012, n. 35).
Lo stesso art. 5 comma 3 della legge 35/2012 specifica che «gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione»: quindi, se è pur vero che l'ufficiale di anagrafe fa degli accertamenti entro i 45 giorni successivi alla domanda di residenza, è anche vero che l'iscrizione anagrafica è giuridicamente efficace già dopo due giorni, e decorre (come di consueto nella normativa in materia) dalla data di presentazione della dichiarazione. Almeno così sapevo, e avevo capito, io.
I colleghi e le colleghe dei Centri per l'Impiego mi dicevano che, secondo quanto è stato loro riferito da alcuni uffici legali dei Comuni, sarebbero intervenute norme successive che hanno modificato questo quadro: dunque, i Centri per l'Impiego sarebbero tenuti a non iscrivere i richiedenti asilo se non sono trascorsi i fatidici 45 giorni dalla domanda di residenza.
Ciò che mi sembra strano è che, consultando le leggi vigenti su Normattiva, le disposizioni che ho citato non sono cambiate. Inoltre, mi pare strano che sia stata introdotta una norma apposita per i richiedenti asilo (non valida, quindi, per tutti gli altri residenti).
Sono perciò a richiedere un vostro parere: secondo quanto vi risulta, l'iscrizione anagrafica produce effetti giuridici già dopo due giorni dalla data della dichiarazione, o bisogna attendere i quarantacinque giorni previsti per l'accertamento dell'ufficiale di anagrafe? e, a vostro avviso, quando ne ricorrano gli altri requisiti di legge, è possibile iscrivere al Centro per l'Impiego un richiedente protezione internazionale che sia regolarmente residente, anche prima dei fatidici 45 giorni?
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli
sottopongo al vostro parere una pratica comunemente seguita da alcuni Centri per l'Impiego della Toscana, su cui è nata proprio ieri una interessante discussione nell'ambito di una giornata formativa.
Alcune colleghi e amici dei Centri per l'Impiego mi dicevano che, per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale, procedono all'iscrizione al Centro per l'Impiego solo se si tratta di persone regolarmente residenti e registrate all'Anagrafe (e fin qui nulla da eccepire), e solo nel caso che siano trascorsi almeno 45 giorni dalla data della richiesta di iscrizione anagrafica. Questa prassi fa riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera f del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 , n. 154, che - tra l'altro - prevede che «l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni [anagrafiche] (...), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione [anagrafica]».
Ora, per quanto ne sapevo io, la normativa in materia di cambio di residenza in tempo reale (art. 5 Legge 4 aprile 2012, n. 35 e Regolamento di Attuazione di cui al DPR 30 luglio 2012, n. 154) prevede, è vero, un accertamento svolto dall'ufficiale di anagrafe nei 45 giorni successivi alla dichiarazione (anagrafica); ma prevede anche l'obbligo, per l'ufficiale di anagrafe, di iscrivere il richiedente entro due giorni lavorativi dalla presentazione della stessa dichiarazione, se non vi sono motivi ostativi (art. 5 comma 3 Legge 4 aprile 2012, n. 35).
Lo stesso art. 5 comma 3 della legge 35/2012 specifica che «gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione»: quindi, se è pur vero che l'ufficiale di anagrafe fa degli accertamenti entro i 45 giorni successivi alla domanda di residenza, è anche vero che l'iscrizione anagrafica è giuridicamente efficace già dopo due giorni, e decorre (come di consueto nella normativa in materia) dalla data di presentazione della dichiarazione. Almeno così sapevo, e avevo capito, io.
I colleghi e le colleghe dei Centri per l'Impiego mi dicevano che, secondo quanto è stato loro riferito da alcuni uffici legali dei Comuni, sarebbero intervenute norme successive che hanno modificato questo quadro: dunque, i Centri per l'Impiego sarebbero tenuti a non iscrivere i richiedenti asilo se non sono trascorsi i fatidici 45 giorni dalla domanda di residenza.
Ciò che mi sembra strano è che, consultando le leggi vigenti su Normattiva, le disposizioni che ho citato non sono cambiate. Inoltre, mi pare strano che sia stata introdotta una norma apposita per i richiedenti asilo (non valida, quindi, per tutti gli altri residenti).
Sono perciò a richiedere un vostro parere: secondo quanto vi risulta, l'iscrizione anagrafica produce effetti giuridici già dopo due giorni dalla data della dichiarazione, o bisogna attendere i quarantacinque giorni previsti per l'accertamento dell'ufficiale di anagrafe? e, a vostro avviso, quando ne ricorrano gli altri requisiti di legge, è possibile iscrivere al Centro per l'Impiego un richiedente protezione internazionale che sia regolarmente residente, anche prima dei fatidici 45 giorni?
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli