motivi umanitari requisiti per conversione in PSE lavoro/attesa occupazione

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Mauri.Clara
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motivi umanitari requisiti per conversione in PSE lavoro/attesa occupazione

Messaggio da Mauri.Clara » sab ott 06, 2018 1:06 pm

Quando lo straniero titolare di PSE per motivi umanitari vuole convertirlo in un PSE per motivi di lavoro deve:
1) possedere il passaporto senza eccezioni?
2) può chiedere la conversione con qualunque tipo di contratto di lavoro? anche con un contratto a chiamata (mi é stato chiesto ma non ritengo sia possibile)? con contratto a tempo determinato della durata di pochi mesi o di un anno, o solo con contratto a tempo indeterminato (ritengo che non sia obbligatorio me lo potete confermare)?

Inoltre con le recenti disposizioni anche al primo rinnovo è necessario convertire il PSE per motivi umanitari in PSE per lavoro?
Potrebbe il titolare di PSE per motivi umanitari che dopo un periodo di lavoro si trova disoccupato chiedere un PSE per attesa occupazione? e se sì, é indipendente dall'entità del reddito che aveva percepito prima della cessazione del lavoro?

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adirmigranti
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Re: motivi umanitari requisiti per conversione in PSE lavoro/attesa occupazione

Messaggio da adirmigranti » lun ott 08, 2018 12:03 pm

Gent.ma Mauri,
rispondiamo sinteticamente ai suoi quesiti:

1) in ogni caso di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è necessario possedere un passaporto o un documento equipollente (salvo l'eccezione della richiesta di protezione internazionale e del riconoscimento dell'asilo politico), informazione che è contenuta negli stessi kit postali https://www.portaleimmigrazione.it/docs ... ata_N4.pdf

2) Ciò che conta è la situazione effettiva in cui l'interessato si trova, al momento della richiesta innanzitutto e poi al momento della convocazione in questura per il fotosegnalamento: il lavoratore che perde il lavoro deve iscriversi al centro per l'impiego e chiedere un permesso per attesa occupazione, se invece ha un contratto di lavoro a tempo determinato otterrà un permesso della durata di 1 anno, proprio come per attesa occupazione, se invece ha un contratto a tempo indeterminato otterrà un permesso per due anni. diremmo che non vi sono reclusioni al rinnovo anche con un contratto a chiamata, dovendo a quel punto valutare la questura se il soggetto è in grado di produrre un reddito minimo ai fini del rinnovo del soggiorno (l'assegno sociale che per il 2018 è 5889,00 €, pari a 453,00 € mensili).

Infine, sarà necessaria la conversione anche al primo rinnovo qualora il permesso non possa essere rinnovato per uno dei motivi specificati dal nuovo decreto del ministero dell'Interno, ovvero "per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25" (art 5, c. 2-ter, T.U. come modificato dal c.d. "decreto Salvini" del 4.10.2018).

Cordialmente

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