Problema residenza nuovo decreto Salvini

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Mazzantini.Rebekka
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Problema residenza nuovo decreto Salvini

Messaggio da Mazzantini.Rebekka » mer ott 24, 2018 12:29 pm

Buongiorno,
un cittadino con permesso per motivi umanitari si è visto negare la residenza nel suo Comune in ragione della tipologia del suo permesso e del nuovo decreto Salvini.
Ci sono effettivamente i presupposti per poterla negare?
Grazie
Rebekka

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adirmigranti
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Re: Problema residenza nuovo decreto Salvini

Messaggio da adirmigranti » gio ott 25, 2018 11:32 am

Salve Rebekka,
ribadiamo in questi casi la necessità di pretendere dall'anagrafe una risposta scritta in cui si comunicano i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, essendo questa la procedura disciplinata dalla legge 241/92 (vedi art. 10 bis).

In ogni caso dall'art. 1, commi 8 e 9, del D.L. 113/2018 (vedi qua sotto) si evince che il permesso di soggiorno per motivi umanitari già rilasciato potrà essere convertito dato che il titolare ha diritto all'iscrizione al C.P.I., come all'accesso al lavoro, subordinato o autonomo, così come al diritto allo studio: non si capisce quindi su che base l'anagrafe possa permettersi una tale interpretazione, negando l'iscrizione anagrafica.

"8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa
valutazione della competente Commissione territoriale sulla
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha
accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e'
rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi
speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni,
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
"

E' invece l'art. 13 dello stesso decreto che si occupa di "Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica":
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce
titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli
comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e
2.»;
2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono
sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
c) l'articolo 5-bis e' abrogato.
"

Si fa però presente che il permesso di soggiorno a cui si fa riferimento qui è quello per richiesta asilo, che è situazione assai differente da chi ha già ottenuto una forma di protezione, seppur umanitaria.

In conclusione nel ribadire la necessità, di pretendere da un lato la ricezione dell'istanza di iscrizione anagrafica, eventualmente inviandola per raccomandata A/R piuttosto che via PEC, e dall'altro una risposta altrettanto per iscritto, chiediamo anche, se ritenuto opportuno, che il responsabile di codesta anagrafe si iscriva al portale e ci contatti direttamente per confrontarsi sulla questione.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento
cordiali saluti

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