protezione sussidiaria è possibile recarsi nel paese di origine per trovare l'anziana madre?

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Mauri.Clara
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protezione sussidiaria è possibile recarsi nel paese di origine per trovare l'anziana madre?

Messaggio da Mauri.Clara » ven nov 02, 2018 6:56 pm

Un cittadino Siriano in Italia dal 2012, é titolare di un PSE per protezione sussidiaria; preciso che scaduto il suo primo permesso per protezione sussidiaria ha ritirato il secondo permesso per protezione sussidiaria da pochi giorni. E' titolare di un passaporto siriano.

Il quesito che vi rivolgo è questo: il cittadino siriano vorrebbe recarsi a trovare la madre in Siria oppure ottenere un visto per fare venire la madre in Italia per ricongiungimento o anche per visita alla famiglia.
Mi ha spiegato che è molto difficile fare venire la madre in Italia perché le Ambasciate dei vari Stati hanno abbandonato la Siria e quindi per chiedere un visto di ingresso per l’Italia bisogna rivolgersi all'Ambasciata italiana in Libano; le difficoltà che la madre di settanta anni dovrebbe affrontare sono rilevanti. Inoltre la madre è vedova, ma in Siria vivono gli altri due fratelli di questo cittadino siriano. Infine questo cittadino siriano non lavora e attualmente anche la moglie non lavora avendo da poco avuto un figlio.

Può questo cittadino siriano titolare di PSE per protezione sussidiaria entrare in Siria per trovare l'anziana madre? Può fare il ricongiungimento della madre anche se non ha un reddito? ha però una casa in affitto. Tuttavia come già sopra precisato le difficoltà sono anche quelle dovute alla difficoltà di raggiungere l'Ambasciata italiana in Libano.

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adirmigranti
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Re: protezione sussidiaria è possibile recarsi nel paese di origine per trovare l'anziana madre?

Messaggio da adirmigranti » mar nov 06, 2018 4:53 pm

Salve,
per quanto riguarda il ricongiungimento da parte del titolare di protezione sussidiaria le abbiamo già risposto a quesito analogo (art. 29-bis T.U.):
viewtopic.php?f=8&t=115&sid=c622254044b ... 725b427a3a

Dall'altro lato non possiamo che confermare che il rientro nel paese di origine può comportare la revoca della protezione internazionale " salva la valutazione del caso concreto" (art. 8 del D.L 113/2008):

"Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante
ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso
concreto.».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel
Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».
"

Fra le due opzioni diremmo che è certamente meglio puntare sul ricongiungimento familiare, pur con tutte le difficoltà del caso.

Cordialmente

Mauri.Clara
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Protezione sussidiaria rientrare nel paese di origine per visita alla famiglia

Messaggio da Mauri.Clara » ven nov 23, 2018 5:50 pm

Integro su richiesta dell'interessato un quesito già in precedenza inviato.
Un cittadino siriano vorrebbe rientrare per salutare la madre anziana che non vede da diversi anni.
Ha da poco ritirato il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria rinnovato per altri cinque anni. Poiché come ha lui stesso precisato sarebbe molto difficile per la madre recarsi in in Libano all'Ambasciata italiana per chiedere un visto, questo cittadino siriano che vive regolarmente in Italia con la moglie e tre figli vorrebbe sapere se entrando in Siria dal Libano e ritornando in Italia dalla Siria sempre attraverso il Libano potrebbe avere problemi alla frontiera, avendo un permesso per protezione sussidiaria.
Ho informato come da vostra consulenza che potrebbe anche essergli negato il rinnovo del PSE per protezione sussidiaria.
Tuttavia l'interessato non vorrebbe rinnovare il PSE di cui é titolare,scadenza 2021, nuovamente per protezione sussidiaria, bensì vorrebbe rinnovare per motivi di lavoro.Quindi se il fatto di rientrare nel paese di origine potesse poi essere di ostacolo per il rinnovo del PSE protezoione sussidiaria, in realtà lui vorrebbe in futuro rinnovare per lavoro.
Vorrebbe però essere rassicurato che potrà ora andando atrovare sua madre rientrare senza avere problemi.
E non potrebbe neppure perdere il permesso ora perchè la moglie in quanto figlia di cittadina italiana rinnoverà a gennaio chiedendo una carta di soggiorno perchè figlia di cittadina italiana ora era a carico del fratello che ha acquisito prima la cittadinanza italiana della madre.
Il nostro utente per ora non può vantare il legame coniugale con la moglei perché non sono ancora riusciti alegalizzare il loro certificato di matrimonio all'Amb. Italianan in Libano.
Quindi é assolutamente improtante che conservi il suo titolo di soggiorno per oprotezione sussidiaria almeno finché non abbia il certificato di matrimonie e anche la dimostrazione di una capacità reddituale che per ora non é sufficiente.

Mauri.Clara
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PSE protezione sussidiaria conversione in PSe per soggiornanti di lungo periodo Ue

Messaggio da Mauri.Clara » ven nov 23, 2018 5:54 pm

Un titolare di PSe per protezione sussidiaria può convertire dopo cinque anni di regolare presenza (credo a partire dalla data del riconscimento della protezione) in PSE lungo soggiornanti UE senzza dovere pprima chiedere un PSE per lavoro?
Qualora abbia dei famigliari in carico deve per chiedere il nuovo titolo dimostrare di avere i requisiti economici e di alloggio?

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adirmigranti
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Re: protezione sussidiaria è possibile recarsi nel paese di origine per trovare l'anziana madre?

Messaggio da adirmigranti » sab nov 24, 2018 5:29 pm

Nel ribadire quanto già le è stato risposto con la ns. precedente non possiamo che rimettere ogni decisione al diretto interessato per quel che riguarda la possibilità di fare ritorno nel paese di origine, oggi piuttosto che domani, magari dopo aver raggiunto le condizioni per il rilascio del permesso UE.

Per quanto riguarda tale possibilità (collegando al primo anche il successivo quesito che abbiamo spostato nello stesso argomento), la risposta può trovarla all'art. 9 del T.U. Immigrazione, c. 1-ter: "Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo."

Come è quindi evidente l'interessato non dovrà dimostrare l'idoneità alloggiativa, dovendo però dimostrare il proprio reddito.

Cordialmente

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