PSE "casi speciali" diritto all'accoglienza ?

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Mauri.Clara
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PSE "casi speciali" diritto all'accoglienza ?

Messaggio da Mauri.Clara » lun gen 21, 2019 5:19 pm

Un cittadino NON UE, residente nel nostro comune e fino ad oggi ospite di un CAS é da pochi giorni titolare di PSE "casi speciali".
A fine ottobre 2018 ci era stato segnalato dal CAS dove era stato a lungo ospite, quando l'interessato quando gli era stata notificata la decisione della CT, che pur non avendogli riconosciuto la protezione internazionale, per motivi di salute documentati decideva che c'erano le condizioni per chiedere il rilascio di un PSE per motivi umanitari.
Entrato in Italia nel 2015 era stato ascoltato in Commissione alla fine del 2016;il 02/10/2018 la Commissione Territoriale decideva che sussisteva nei confronti dell'interessato l'esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell'art.5, comma 6 del D.Lgs. n 286/1998; decisione che gli é stata notificata dalla Questura il 23/10/2018
Da pochi giorni gli é stato consegnato dalla locale questura un PSE "casi speciali".
Leggo se non erro nella scheda dell'ASGI sulle modifiche introdotte dal Decreto legge 113 ottobre 2018 che il titolare di PSE per "casi speciali"non ha diritto all'accoglienza nei progetti SPRAR.
Osservo che dopo l'entrata in vigore della Legge 132 del 1/12/2018 la locale Prefettura segnala i titolari di protezione ( asilo e protezione sussidiaria ) al Servizio centrale SIPROIMI, per questo caso invece non é stata fatta dalla Prefettura nessuna segnalazione; preciso ancora che nella comunicazione che ci é stata inviata dalla Prefettura alla fine di dicembre si legge che sarebbe stato rilasciato un PSE per motivi umanitari.

Avete qualche consiglio da suggerirci per queste situazioni particolarmente fragili ? non é pensabile che possa dormire all'aperto in questa stagione e temo che sia molto difficile che possa in futuro convertire l’attuale titolo di soggiorno in un permesso per lavoro a causa dell'età e delle condizioni di salute.

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adirmigranti
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Re: PSE "casi speciali" diritto all'accoglienza?

Messaggio da adirmigranti » mar gen 22, 2019 4:51 pm

Salve,
purtroppo non possiamo che concordare con lei che tali situazioni sono e saranno sempre più spesso di difficile soluzione. In ogni caso la soluzione dovrà essere trovata nell'ambito dei servizi sociali competenti sulla base della residenza dell'interessato, dovendo intervenire per l'appunto affinché le persone non debbano dormire all'aperto in questa stagione.
Allo stesso modo dovranno essere i servizi sociali ad individuare quei percorsi di autonomia, se possibili, che consentiranno eventualmente una conversione.

cordialmente

Totti.Cristina
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Re: PSE "casi speciali" diritto all'accoglienza ?

Messaggio da Totti.Cristina » gio gen 31, 2019 11:31 am

ma nella circolare del ministero dell'interno del 27/12/2018 si dice che i "casi speciali" possono accdere al SIPROIMI...potete chiarire questo?

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adirmigranti
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Re: PSE "casi speciali" diritto all'accoglienza ?

Messaggio da adirmigranti » gio gen 31, 2019 3:02 pm

Assolutamente.
La circolare del 18 dicembre 2018 infatti afferma:
"Il nuovo Sistema di Protezione è, invece, esteso anche ai titolari dei permessi per cure mediche e di protezione per “casi speciali”, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati".

La successiva del 27 dicembre 2018 ribadisce:
"B) Accoglienza nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

Le modifiche normative riservano l’accesso al Siproimi e ai relativi progetti diretti ad offrire assistenza e servizi di inclusione sociale e favorire i percorsi di autonomia:
a) ai titolari di protezione internazionale riconosciuti ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008;
b) ai minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso di concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Il Siproimi, inoltre, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza e di inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art.13 della legge n. 47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età;
c) agli stranieri titolari dei permessi di soggiorno per casi speciali (per protezione sociale come le vittime di tratta, per violenza domestica, per grave sfruttamento lavorativo) ove non accedano ai percorsi specificamente dedicati (artt. 18, 18 bis, 22, c. 12 quater, del D. Lgs. n. 286/98);
d) a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, e a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per calamità nel Paese di origine o per atti di particolare valore civile (artt. 19, 20 bis e 42 bis del D. Lgs. n. 286/98).
"
Allegati
circolare_post_decreto_sicurezza_27.12.2018.pdf
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circolare__post_decreto_sicurezza_18.12.18._.pdf
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