rinnovo umanitari

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Totti.Cristina
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rinnovo umanitari

Messaggio da Totti.Cristina » mer ott 16, 2019 9:52 am

salve
ci sono ancora in circolazione dei permessi umanitari in scadenza, per cui ancora non ci sono state le possibilità di conversione, soprattutto per la mancanza di residenza;
avete informazioni a riguardo, cioè quali sono le procedure per il rinnovo di detti permessi?
altra domanda:
le reiterate che iter seguono a firenze?
avete informazione su casi concreti di reiterata ?
grazie
saluti

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adirmigranti
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Re: rinnovo umanitari

Messaggio da adirmigranti » mar ott 29, 2019 9:21 pm

Gentile Cristina,
lo strumento dello sportello di II livello funziona meglio sulla valutazione del o dei casi concreti, soprattutto sull'applicazione delle nuove riforme normative, su cui assistiamo - anche solo a livello regionale - a prassi applicative, a interpretazioni e a strategie differenti anche da parte di operatori e legali, che valutano attentamente la strada maggiormente tutelante per il singolo caso.
E' sicuramente molto utile però condividere un quadro d'insieme e alcune tendenze e raccogliere l'esperienza del territorio grossetano.

Distinguiamo in due le questioni, che trattiamo separatamente.
1) Rinnovo permessi umanitari
Nella maggior parte dei casi l'ipotesi più tutelante, se ne sussistono i presupposti, è la conversione del permesso umanitario in permesso per lavoro. In assenza di questa possibilità devono essere valutate diverse ipotesi, tra cui nel caso il rinnovo del permesso stesso. In vigore del d.l. 113/2018 potranno essere a questo punto valutate le sei ipotesi previste dal d.l. stesso, la cui applicazione non è in molti casi semplice o priva di potenziali illegittimità nella sua applicazione, come nel caso del permesso per salute in cui stiamo assistendo ad alcune richieste di documentazione da parte delle Questure molto difficili di reperire.

Prassi interessante a cui stiamo assistendo a Firenze è che la CT, interessata dal caso di rinnovo, rivaluti la singola posizione e conceda la protezione sussidiaria (casi concreti sono ad esempio su situazioni sanitarie, anche psichiatriche, molto gravi).


2) Reiteraizone della domanda di protezione internazionale

Questa procedura è prevista dal d.lgs. 25/2008 attuativo della Direttiva Procedure e modificato da ultimo anche dal d.l. 113/2018.
L'Art. 2 co.1 l. b-bis, riformato, da la seguente definizione di domanda reiterata
b-bis) 'domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2);
Ad oggi, provando a schematizzare, sono previste tre ipotesi.

1) La domanda reiterata "classica", disciplinata dall'art.29, che prevede, in sostanza, l'ipotesi che "emergano o siano stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale". La Cassazione da alcuni rilievi interpretativi importanti, definendo che questi possono consistere anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto e che la domanda la domanda è ammissibile anche quando vengono prospettati nuovi elementi, anche se esistenti già al momento della precedente richiesta, ma che il ricorrente non ha potuto prospettare senza sua colpa.

La nuova normativa ha previsto poi delle modifiche procedurali, con potenziali profili di illegittimità, su cui è davvero complesso riferire in questa sede, valutazione che può invece ben essere fatta in riferimento a un caso concreto.

2) La previsione della domanda reiterata "pretesuosa", introdotta dal d.l 113/2018.
Art. 29 bis - Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento
1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.

Su questa previsione i profili di illegittimità sia sostanziale che applicativi sono vari. Importanti ad oggi alcuni provvedimenti, in particolare del Tribunale di Brescia e di Roma, che contrastano prassi applicative illegittime da parte delle Questure, la cui analisi però è difficile sintetizzare.
Si segnala che su alcuni profili procedurali è pendente un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE. I principali punti critici sono relativi all'eventuale inammissibilità dell'assenza di un esame preliminare della domanda che preceda l'inammisibilità della domanda reiterata "pretestuosa" e la competenza esclusiva su quest'ultima delle Questure.

In questo caso, ai sensi dell'art. 7, viene meno il diritto dell'interessato a rimanere nel territorio dello stato e quindi la persona è immediatamente inespellibile.

3) Ipotesi di ulteriori domande reiterate.
Il d.l. 113/2018 interviene anche su questo punto prevedendo un'ulteriore deroga (come per la domanda reiterata pretestuosa) al diritto dell'interessato a rimanere nel territorio dello stato in pendenza dell'analisi della domanda.
L'ipotesi è prevista dall'art.7 co. 2 lett.e che prevede questa deroga per coloro che:
e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).
Su questo sia a livello di normativa europea che interna ci sono alcuni punti critici, su questo si può solo valutare caso per caso e monitorare l'applicazione che ne viene data.

In concreto i casi in cui vengono presentate domande reiterate sono vari, pur all'interno dell'intricato contesto normativo che è essenziale tenere presente per una concreta analisi del singolo caso.

Siamo consapevoli di aver fornito un quadro generico e al cotempo molto tecnico e rimaniamo a disposizione per tutte le domande e i casi concreti che dovessero sorgere.
Se poteste segnalarci criticità e prassi del vostro territorio noi, e tutti gli utenti, ve ne saremmo davvero grati.

Un caro saluto.
Cordialmente.

Totti.Cristina
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Re: rinnovo umanitari

Messaggio da Totti.Cristina » mer ott 30, 2019 1:06 pm

Grazie infinite per la risposta molto articolata, il caso concreto è difficile da circostanziare, comunque la reiterata risale a marzo 2018, antecedente al 113/2018, e si tratta di un caso molto particolare, per questo motivo ho fatto un quesito generico;
vi ringrazio ancora per la risposta

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