Minorenne affidamento a sorella

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Mauri.Clara
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Minorenne affidamento a sorella

Messaggio da Mauri.Clara » mer set 27, 2017 7:39 pm

Un giovane albanese di anni 17 (precisamente nato a marzo 2000) entratoin Italai nel mese di giugno 2017;nel mese di giugno veniva affidato alla sorella regolarmente residente a Massa dall'Ufficio minori della Questura.L'assistente sociale del Comune veniva contattata dalla Questura; successivamente in seguito a segnalazione del Tribunale dei minori di Genova, l'assistente sociale ha recentemente inviato relazione alla Procura della Repubblica Tribunale dei minorenni, precisamente al sostituto procuratore per registro A.C. - oggetto Registro A.C.ufficio adeguatezza.
Vorrei chiedervi cortesemente se quanto da me riferito é corretto o se purtroppo non conoscendo la normativa di riferimento ho riferito non correttamente quanto riferitomi dalla sorella del ragazzo e poi velocemente per telefono dalla mia collega.
La sorella del ragazzo avendo ora completato la documentazione parentale andrà all'appuntamento fissato dalla Questura per la prima settimana di ottobre.
So che la collega ha potuto fare una relazione positiva. Quando andrà in questura cosa deve portare oltre al verbale rilasciato in giugno e alla documentazione di parentela , nonché di convivenza del ragazzo con lei e della sua presa in carico.
Nel frattempo il ragazzo si é già iscritto al corso serale di licenza media. In Albania frequentava sembra la seconda liceo scientifico se dalla madre del ragazzo sarà inviata documentazione idonea ad accertare che aveva in Albania un titolo di studio pari o superiore alla licenza media, sarà iscritto al corso serale di scuola superiore.
In primavera questo giovane compirà 18 anni potrà ottenere un permesso anche se maggiorenne?

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adirmigranti
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Re: Minorenne affidamento a sorella

Messaggio da adirmigranti » gio ott 05, 2017 10:38 am

Gentile Mauri,
oltre alla documentazione da lei ricordata, la richiesta di conversione dovrà essere corredata anche dalla sentenza di affidamento.
Al compimento dei 18 anni al ragazzo, ai sensi dell'art. 32 T.U., "può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 " senza che sia necessario il parere ex art. 32, c. 1-bis, T.U. Immigrazione, come espresso chiaramente anche dalle Linee Guida Ministeriali che trova nelle FAQ sui minori, raggiungibili attraverso questo link:
viewtopic.php?f=39&t=87&sid=620840d2c14 ... 8f6bb2d0ad

A disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordialmente.

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