Integrazione reddito per coesione familiare? autorizzazione ex art. 31?

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Mauri.Clara
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Integrazione reddito per coesione familiare? autorizzazione ex art. 31?

Messaggio da Mauri.Clara » gio giu 07, 2018 3:21 pm

Una cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE,che vive in Italia fin dalla sua infanzia
ha due gemelle di mesi 18; il marito ha un permesso per salute scaduto e purtroppo sta per scadere anche l'anno previsto dalla legge per convertire in un permesso per famiglia. Purtroppo con due gemelle la madre non ha potuto riprendere il lavoro.
Vivono con la madre/nonna che si é trasferita con loro per aiutare.
Il reddito della madre nonna è di 13000 euro; se fosse di 17667 potrebbe consentire alla figlia madre delle gemelle di rchiedere un permesso di sopggiorno per il marito pur non avendo lei alcuna fonte di reddito?
Il babbo delle bimbe ha trovato un lavoro, ma non ha il permesso di soggiorno.
Avevo suggerito loro di chiedere l'autorizzazione con l'art 31.Lo suggerii già parecchio tempo fa; potrebbero anche ora in prossimità della scadenza dell'anno concesso per convertire il permesso di soggiorno chiedere l'autorizzazione al Tribunale dei minori?

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adirmigranti
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Integrazione reddito per coesione familiare? autorizzazione ex art. 31?

Messaggio da adirmigranti » ven giu 08, 2018 5:18 pm

Salve
in merito alla questione "se fosse di 17667 potrebbe consentire alla figlia madre delle gemelle di richiedere un permesso di soggiorno per il marito pur non avendo lei alcuna fonte di reddito?" facciamo presente che i S.U.I. per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento applicano la circolare del Min. Interno del 4 aprile 2008, n. 1575, che in merito alla questione reddito afferma:
"Requisito reddituale
Per quanto riguarda l'accertamento del requisito reddituale, si sta registrando il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale in base al quale sono stati accolti ricorsi presentati da cittadini stranieri avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare per carenza del requisito reddituale in quanto i richiedenti non possedevano un'autonoma capacità economica per sostenere il mantenimento dei familiari da ricongiungere.
Tale circostanza ha indotto questo Dipartimento a riconsiderare - al fine di assicurare pari trattamento su tutto il territorio - l'orientamento espresso con le circolari n. 17 del 2 gennaio 2006 e n. 281 del 27 gennaio 2006, con le quali si considerava non soddisfatto il requisito del reddito previsto dall'articolo 29, comma 3, lettera b , del T.U. Immigrazione, qualora il richiedente fosse privo di entrate proprie.
Pertanto, deve ora ritenersi che, in sede di valutazione delle istanze di ricongiungimento familiare, ai fini dell'accertamento del prescritto requisito economico, nel caso in cui il richiedente non abbia prodotto un proprio reddito o che esso sia incapiente, possa considerarsi anche quello del coniuge o dei familiari conviventi, purché sufficiente.
"
https://www2.immigrazione.regione.tosca ... e=20180605

Il problema è invece la prassi adottata dalle Questure che tende ad interpretare letteralmente il termine integrazione nel senso di richiedere quantomeno una capacita reddituale anche minima da parte del richiedente la coesione, a cui si aggiunge il reddito del familiare convivente: chiediamo a lei quindi quale sia la prassi della Questura di Massa
In ogni caso riteniamo che qualora il reddito della sola nonna fosse stato sufficiente, sarebbe stato comunque consigliabile inoltrare l'istanza entro l'anno attendendo una risposta ufficiale da parte della questura, eventualmente in merito ai motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

In merito invece alla questione "potrebbero anche ora in prossimità della scadenza dell'anno concesso per convertire il permesso di soggiorno chiedere l'autorizzazione al Tribunale dei minori?" le facciamo presente che l'autorizzazione del Tribunale dei minori è cosa assai diversa dalla coesione familiare: una cosa infatti è convertire per motivi familiari l'originario titolo di soggiorno, ben altra cosa è la concessione di un permesso ex art. 31 T.U. che prescinde da requisiti temporali, basandosi soltanto su considerazioni sostanziali in ordine al superiore interesse del minore.

A tal proposito le chiediamo di tenere sempre presenti le norme che disciplinano le diverse situazioni e di averle ben chiare prima di porci quesiti, avendone gli strumenti. A pro di tutti gli utenti del portale linkiamo le schede di P.A.eS.I. dedicate alle due distinte tematiche; in calce ad ogni scheda i riferimenti normativi.

Coesione familiare
https://www2.immigrazione.regione.tosca ... pa_prov=MS

Autorizzazione ex art. 31, comma 3:
https://www2.immigrazione.regione.tosca ... pa_prov=MS

Cordiali saluti

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