diritto unità familiare

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Totti.Cristina
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diritto unità familiare

Messaggio da Totti.Cristina » gio ago 02, 2018 12:02 pm

salve pongo il seguente quesito per un confronto sulla possibilità di conversione di un permesso per cure mediche in permesso per motivi familiari, mancante del requisito del familiare NON AVENTE DIRITTO, ma con situazione particolare che vado a descrivere:

ragazza di 19 anni ( nata nel 1999), cittadina colombiana, nata e vissuta con la madre in Israele ( non ha la cittadinanza perché non ha svolto il servizio militare, ma proprio per sfuggire a questo è venuta in Italia dalla sorella ( coniuge di cittadino comunitario ) in possesso di CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE UE A TEMPO INDETERMINATO).

Arrivata in Italia incinta ha avuto un permesso per cure mediche, purtroppo al 5° mese di gravidanza ha perso il figlio, e nel frattempo anche la madre è morta in Israele;
per cui questa sorella in Italia è l'unica parente al mondo....
cerco un confronto, anche se non penso ci sia nessun presupposto di diritto all'unità familiare dato che non è ricompresa tra i familiari per i quali si può fare ricongiungimento, ma... se ci fosse qualche precedente..
in attesa
saluti

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adirmigranti
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Re: diritto unità familiare

Messaggio da adirmigranti » ven ago 03, 2018 3:19 pm

Salve,
in effetti la questione è di difficile soluzione.

Partendo dal presupposto che soltanto se la sorella fosse cittadina italiana l'interessata avrebbe diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 T.U., quanti anni di residenza ha la sorella in Italia? e il marito, è cittadino italiano? Ricordiamo infatti che i tempi per la richiesta prima e per la concessione dopo, sono assai più rapidi nel caso di richiesta per matrimonio.

Altrimenti si potrebbe optare per una richiesta di permesso per motivi umanitari (vedi scheda allegata) o di protezione internazionale, se non in alternativa, in attesa che la sorella acquisisca la cittadinanza italiana.

Cordialmente
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Scheda_pds motivi umanitari.pdf
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Totti.Cristina
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Re: diritto unità familiare

Messaggio da Totti.Cristina » lun ago 06, 2018 8:45 am

grazie, la richiesta di protezione internazionale a questo punto penso sia l'unica strada, in qaunto la sorella non è cittadina italiana, e neanche il marito che è Romeno,
il problema è la questura di Grosseto che mai ha rilasciato permesso per motivi umanitari, senza il parere delle commissioni territoriali,
cercherò un confronto con loro
grazie
saluti

Totti.Cristina
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Re: diritto unità familiare

Messaggio da Totti.Cristina » mer ago 08, 2018 1:55 pm

su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della Commissione, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario. come ribadito dalla sentenza del TAR Lazio dell’8 ottobre 2008 n. 8831“il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa in richiedente, verificando l’insussistenza di elementi impeditivi all’espulsione o respingimento verso lo Stato di appartenenza.”;

potrei avere la sentenza citata in modo da potermi confrontare con la questura?
purtroppo non sono riuscita a trovarla sul web
grazie

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adirmigranti
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Re: diritto unità familiare

Messaggio da adirmigranti » lun ago 20, 2018 5:17 pm

Salve,
in allegato la sentenza; la preghiamo di volerci aggiornare dopo il confronto con la Questura.

Cordialmente
Allegati
TAR lazio 8 10 2008 n. 8831.pdf
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Totti.Cristina
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Re: diritto unità familiare

Messaggio da Totti.Cristina » mar set 04, 2018 2:57 pm

Purtroppo nella sentenza non trovo il giustificativo alla richiesta di permesso umanitario senza essere passato da un diniego della commissione, ovvero senza aver richiesto protezione internazionale, come nel caso da me sottoposto;
oppure non ho letto bene la sentenza?

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adirmigranti
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Re: diritto unità familiare

Messaggio da adirmigranti » mer set 05, 2018 10:04 am

Salve Cristina,
si tratta di chieder per l'appunto protezione internazionale anche se nella forma della protezione umanitaria, dato che non vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'asilo politico. La sentenza fa più volte riferimento alla competenza del Questore nel valutare l'opportunità di rilasciare comunque un permesso di soggiorno:

"Secondo la Suprema Corte, il provvedimento del Questore di
diniego del permesso di soggiorno nel caso di negazione da parte
della competente Commissione dello status di rifugiato, non
costituisce un atto meramente consequenziale ed indefettibile, tale
da essere ricondotto alla giurisdizione del giudice cui spetta la
cognizione sull'accertamento o la negazione del predetto status, ma
postula il preventivo accertamento - sulla base dell'unica originaria
domanda di protezione - della insussistenza delle condizioni
ostative alla negazione del permesso di soggiorno per motivi
umanitari."

"In sostanza, il ricorrente, lamenta la carenza di motivazione del
provvedimento del Questore il quale avrebbe respinto la sua
domanda in via automatica, considerando il diniego di permesso di
soggiorno per asilo politico come meramente consequenziale al
diniego del riconoscimento dello status di rifugiato politico, senza
considerare, invece, se potesse essere accolta la sua domanda
tenendo conto della particolare situazione nella quale egli si
sarebbe venuto a trovare una volta rientrato nel suo paese, e
tenendo altresì conto del fatto che in Italia egli non sarebbe privo di
mezzi di sostentamento."

"Il Consiglio di Stato ha poi richiamato l’art. 28, comma 1, lett. d),
del d.p.r. n. 394/1999 secondo cui: “Quando la legge dispone il
divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di
soggiorno…per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa
disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad
accordare, una protezione analoga contro le persecuzioni di cui
all'articolo 19, comma 1, del testo unico”."

"Sulla base di questi presupposti normativi, ha ritenuto che il diniego
di rilascio del permesso di soggiorno, richiesto per asilo politico,
non consegua automaticamente al mancato riconoscimento dello
status di rifugiato politico, dovendo il Questore, verificare - ai sensi
della normativa suindicata – la possibilità del rilascio del permesso
di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, del
d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 28, comma 1, lett. d), del d.p.r. n.
394/1999."

"Ne consegue quindi che il Questore, prima di respingere la
domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere
la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa il
richiedente, verificando l’insussistenza di elementi impeditivi
all’espulsione o respingimento verso lo stato di appartenenza."



Cordialmente

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