minori stranieri presso parenti entro il 4° inidonei

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Balleri.Barbara
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minori stranieri presso parenti entro il 4° inidonei

Messaggio da Balleri.Barbara » lun mar 13, 2017 10:31 am

Buongiorno, avrei bisogno di informazioni circa la procedura da seguire relativamente ad un minore straniero di origine albanese che è venuto in Italia presso una zia. Solitamente, verificata la sufficiente idoneità del nucleo accogliente, si procede con l'affidamento consensuale agli zii (o altri parente entro il 4°) a fronte di una dichiarazione tradotta e legalizzata del consenso dei genitori a tale affidamento. Tuttavia in questo specifico caso si tratta di un nucleo accogliente gravemente compromesso dal punto di vista delle capacità accuditive e di supporto alla crescita.
L'intendimento è quello di procedere pertanto con la nomina di tutore ed il collocamento in comunità a dimensione familiare del minore stesso.
E' tuttavia prevista una specifica procedura (ed eventualmente indirizzandosi a quale ente? la Prefettura?) per verificare la possibilità di un rimpatrio? Inoltre, laddove invece non fosse previsto o possibile il rimpatrio, trattandosi di diciassettenne la sola nomina del tutore potrà garantire la trasformazione successiva in Pds cessata la minore età?
Grazie Barbara Balleri

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adirmigranti
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Re: minori stranieri presso parenti entro il 4° inidonei

Messaggio da adirmigranti » mar mar 14, 2017 4:12 pm

Buongiorno,
rispetto all'ipotesi di un rimpatrio volontario stiamo facendo una ricerca su eventuali progetti in corso di cui però ad oggi non abbiamo contezza. Non appena avremo aggiornamenti su eventuali progetti di rimpatrio dei minori sarà nostra cura aggiornarla tempestivamente. L'ipotesi di rientro ci sembra però in contraddizione con un percorso di affidamento in Italia.

Per quanto riguarda invece la possibilità di ottenere un pds al compimento dei 18 anni, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato il 24 febbraio 2017 le nuove Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, comma 1 bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) come segnalato dalla news che le riporto http://dirittimigranti.ancitoscana.it/v ... c7f0c544e2

Alla domanda "la sola nomina del tutore potrà garantire la trasformazione successiva in Pds cessata la minore età?", sarà possibile rispondere sulla base di una serie di circostanze che per l'appunto il servizio sociale deve prendere in considerazione e relazionare (vedi modelli di cui alle linee guida); sulla base del parere espresso, qualora positivo, dovrà essere richiesto il rilascio di un nuovo titolo che potrà essere per studio, per attesa occupazione, per lavoro subordinato o autonomo, sulla base della situazione attuale che potrà vantare l'interessato.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o aggiornamenti sulla situazione.
Cordialmente.

Balleri.Barbara
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Re: minori stranieri presso parenti entro il 4° inidonei

Messaggio da Balleri.Barbara » mer mar 15, 2017 11:29 am

La ringrazio per la risposta ma avrei bisogno di altre precisazioni:
1) quando un minore viene affidato a patenti entro il 4° con provvedimento del Servizio Sociale ed esecutività del giudice tutelare dobbiamo comunque inviare le schede A e B o C delle linee guida sui MSNA alla Direzione Generale Immigrazione allegando il provvedimento del GT?
2) poiché nel caso di specie il minore non può esser affidato agli zii in quanto inidonei nonostante il consenso (in documento tradotto e apostillato) dei genitori a stare presso questi zii è da considerarsi MSNA e quindi si segue la procedura prevista dalle linee guida della Direzione Generale alla quale vanno inviate le schede A/B o C ed inoltre si procede alla richiesta di nomina di tutore e alla segnalazione alla Procura del TM come previsto dal Decreto Lgs. 142/15?

Grazie, cordiali saluti Barbara Balleri

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adirmigranti
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Re: minori stranieri presso parenti entro il 4° inidonei

Messaggio da adirmigranti » lun mar 20, 2017 10:41 am

Le nuove linee guida non sostituiscono le precedenti del 2013 (abbiamo aggiornato la news di cui al link alla ns. risposta precedente, allegando entrambe http://dirittimigranti.ancitoscana.it/v ... e50a7162fa) ma soltanto il punto 6 delle stesse, ovvero quando sia necessario chiedere il parere ex art 32, c. 1 bis del D.Lgs. 286/1998.

Copiamo ed incolliamo dalle nuove linee guida:
"Fatta salva la necessità di valutare in concreto ogni situazione nel superiore interesse del minore, vengono precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione non deve essere inviata:
- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari."

Nel caso concreto ci sembra quindi di poter rispondere affermativamente ad entrambe le questioni da Lei poste.
Se al momento della richiesta di conversione il minore non rientrerà in nessuna delle ipotesi elencate, sarà necessario inviare anche la richiesta di parere ex art 32, c. 1 bis del D.Lgs. 286/1998 come previsto delle nuove linee guida.

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