Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2195/2024 del 23 maggio 2025, ha stabilito un importante principio in materia di prestazioni assistenziali per stranieri, riconoscendo il diritto all’assegno mensile di assistenza anche a chi possiede permessi di soggiorno di durata inferiore all’anno, purché rinnovati continuativamente per un periodo complessivo superiore ai dodici mesi.
La vicenda riguarda una cittadina straniera presente in Italia dal 2010 e titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato il 14 febbraio 2024 con scadenza il 29 gennaio 2025. La donna, riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%, aveva richiesto l’erogazione dell’assegno mensile di assistenza.
L’INPS aveva respinto la domanda ritenendo insussistente il requisito del possesso di un permesso di soggiorno superiore all’anno, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione).
L’Istituto di previdenza sociale aveva sostenuto che:
Le pronunce di incostituzionalità della normativa vigente in tema di prestazioni assistenziali non avevano riguardato l’art. 41 del D.Lgs. 286/1998
La norma prevede una soglia minima di radicamento degli stranieri sul territorio nazionale identificata nell’ottenimento di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale
La ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza dei requisiti socioeconomici necessari
La Giudice dr.ssa Anita Maria Brigida Davia ha accolto integralmente il ricorso, stabilendo principi di grande rilevanza:
1. Superamento dell’interpretazione formalistica
Il Tribunale ha respinto l’interpretazione “formalistica” dell’art. 41 del D.Lgs. 286/1998 operata dall’INPS, evidenziando come la ricorrente soggiornasse stabilmente e regolarmente in Italia da oltre quattro anni attraverso permessi di soggiorno rinnovati senza soluzione di continuità.
2. Principi costituzionali
La decisione si fonda sui principi costituzionali più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 306/2008 e n. 107/2010), secondo cui è illegittimo porre stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano per periodi non occasionali o sporadici su un piano deteriore rispetto ai cittadini italiani.
3. Continuità del soggiorno
Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente aveva ottenuto una serie ininterrotta di permessi di soggiorno per cure mediche che, pur essendo singolarmente di durata inferiore all’anno, erano stati rinnovati senza soluzione di continuità per un periodo complessivo di oltre quattro anni. Questa continuità temporale dimostra un radicamento stabile sul territorio italiano che va ben oltre il requisito minimo annuale previsto dalla normativa.
4. Natura particolare del permesso per cure mediche
Il giudice ha sottolineato che il permesso per cure mediche, pur essendo di durata inferiore all’anno, è rinnovabile per un tempo non preventivabile ma comunque pari alla durata delle cure mediche, risultando nel caso concreto concesso per 4 anni.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale che chiarisce l’interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs. 286/1998 in senso sostanziale piuttosto che formale tutela i diritti degli stranieri con soggiorno stabile ma titolari di permessi rinnovabili di durata inferiore all’anno applica concretamente i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione
Riconosce la specificità dei permessi per cure mediche e la loro natura continuativa. La decisione del Tribunale di Firenze si allinea con l’orientamento giurisprudenziale più garantista, che privilegia la sostanza del radicamento territoriale rispetto alla mera formalità della durata del singolo titolo di soggiorno, contribuendo a una più equa applicazione delle norme sulle prestazioni assistenziali per cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
fonte: https://www.asgi.it/antidiscriminazione ... o-stabile/
Assegno mensile di assistenza: il Tribunale di Firenze supera il requisito del permesso di soggiorno annuale
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