Rinnovo del permesso di soggiorno cittadino straniero sottoposto indagini

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Mauri.Clara
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Rinnovo del permesso di soggiorno cittadino straniero sottoposto indagini

Messaggio da Mauri.Clara » ven mar 30, 2018 4:16 pm

Un cittadino NON UE con permesso per lavoro autonomo, scade fra due settimane, mentre mi spiegava la sua posizione lavorativa al fine di raccogliere la documentazione necessaria per inoltrare la richiesta di rinnovo del PSE mi ha mostrato un verbale di identificazione di persona su cui vengono svolte indagini per i reati all'art 474c.p. e scritto a penna a margine 648 c.p.
il verbale data -- maggio 2015
L'ho invitato a rimettersi al più presto in contatto con l'avvocato d'ufficio;mi riferisce di avere preso contatti solo una volta.
Il fatto è avvenuto in altra provincia.
Ho anche consigliato di recarsi in tribunale per consultare casellario e carichi pendenti.
Poichè nel 2017 ha lavorato presso una ditta quasi per tutto l'anno e il contratto si concluderà poco dopo la scadenza del PSE e forse il datore di lavoro rinnovare il contratto, stavo per rinnovare il permesso per motivi di lavoro quando mi sono accorta che ha un permesso per lavoro autonomo.
Gli ho chiesto di portarmi la visura e se aveva fatto la dichiarazione dei redditi 2017 di portarmela invece mi ha portato una dichiarazione inoltrata ora a marzo che non so che validità abbia.
Francamene avrei preferito che non avesse aperto una attività commerciale aperta fra l’altro nel 2016 così avrei rinnovato per motivi di lavoro.
Posso dare a lui qualche consiglio rispetto al verbale del 2015 e sulla tardiva dichairazione dei redditi su cui c'è solo il codice fiscale di chi l'ha fatta mentre solitamente se non erro compare il nome il timbro dello studio commerciale?

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adirmigranti
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Re: Rinnovo del permesso di soggiorno cittadino straniero sottoposto indagini

Messaggio da adirmigranti » mar apr 03, 2018 9:59 am

Le rispondiamo subito in merito alle questioni fiscali: su questo avremmo anche noi bisogno di una consulenza, ci permettiamo quindi di sorvolare con leggerezza sulla questione, non essendo in grado di darle indicazioni.

Per quanto riguarda invece l'ostatività dei reati ascritti all'interessato si legga l'art. 26, c. 7-bis del T.U.:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica."

Qua sotto alcuni stralci di sentenze su casi analoghi:
"La disposizione di cui all'art. 26, comma 7 bis, d.lg. n. 286/1998 è univoca nel disporre la revoca del titolo di soggiorno (e quindi, a maggior ragione, nel precludere implicitamente il rilascio o il rinnovo del permesso) nei confronti dei soggetti condannati irrevocabilmente per i reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 633/1941 e dagli art. 473 e 474 c.p. - fattispecie che comprendono tutte le ipotesi di violazione in cui incorrono i venditori di prodotti contraffatti - e manifesta un chiaro disfavore volto alla deterrenza di comportamenti, certamente assai diffusi e la cui pericolosità sociale rischia di sfuggire, se li si considera singolarmente, ma nel complesso idonei a recare un grave pregiudizio al diritto d'autore ed al regolare svolgimento degli scambi commerciali."
T.A.R. Toscana, sez. II, sent. del 28 marzo 2014, n. 596

Vi sono anche sentenze di altro tenore, che impongono ad esempio alla Questura di valutare in concreto la pericolosità sociale, dandone conto nelle motivazioni del diniego, non potendo semplicemente motivare sulla base di un automatismo. In questo senso la questura potrà comunque rispondere con un diniego al rinnovo, anche in relazione al "quando":
"Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è incentrato, oltreché sull'esistenza di talune denunce a carico del ricorrente, per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), sulla carenza di redditi e sul mancato svolgimento di attività lavorativa.
(...) nessuno dei reati sopra menzionati rientra tra quelli ostativi alla permanenza sul territorio nazionale, e cioè, né il rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, ex art. 651 c.p., né gli ulteriori, in relazione al tempus commissi delicti, atteso che solo a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 c. 22 lett. a) n. 2) della L. 15.7.2009 n. 94, l’art. 4 c. 3 del D.Lgs. n. 269/98 “impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale”. Parimenti, solo a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8, D.L. 14.8.2013 n. 13, convertito dalla L. 15.10.2013 n. 119, all'art. 380 c.p.c. è stata aggiunta la lettera f-bis), relativamente al delitto di ricettazione, ricomprendendo pertanto tale reato tra quelli per i quali è consentito l’arresto in flagranza, e pertanto considerati ostativi dal citato art. 4 c. 3 D.Lgs. n. 268/98. In base alla giurisprudenza costante, l’automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. “ostativi” non può essere applicato a fattispecie intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione, essendo tale principio insito nel più generale principio dell’irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l’impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell’opportunità di concederlo
"
T.A.R. Lombardia, sezione IV, sent. del 19 dicembre 2014, n. 109

Qua sotto invece le incolliamo il testo dell'art 14, c. 1 del D.P.R. 394/1999, la cui conoscenza dovrebbe essere imprescindibile per chi voglia cimentarsi nel lavoro di operatore di sportello in cui si compilano pratiche relative al rinnovo dei permessi di soggiorno e alla loro possibile conversione:
"Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può' essere utilizzato anche per le altre attività' consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità' dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività' lavorativa in forma autonoma, nonché' l'esercizio di attività' lavorativa in qualità' di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità' dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter , del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b) ; ;
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all' articolo 11, comma 1, lettera c-quater).


Concordiamo nel consigliare all'interessato innanzitutto di chiarire la propria posizione giuridica, dal'altro lato in ogni caso di inviare il kit di rinnovo.
Non sapendo quali ulteriori indicazioni fornire
cordialmente

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