sanatoria licenziamento

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Totti.Cristina
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sanatoria licenziamento

Messaggio da Totti.Cristina » mar set 08, 2020 5:18 pm

datore di lavoro che ha costituito nuovo rapporto di lavoro,attraverso la sanatoria fatta da altro familiare procedendo ad un licenziamento e ad una nuova assunzione da parte di altro famiòliare per agevolare l'assistente alla persona per la madre, in possesso di richiesta silo e ricorrente;
non ha ancora fatto la comunicazione unilav perchè è subentrata una difficoltà relazionale con la lavoratrice.
e vorrebbe interrompere il rapporto; vorrei sapere come orientarlo, se consigliargli di procedere ad altra assunzione e recarsi con la lavoratrice al SUI, dove dichiarare che il rapporto si è interrotto, ma a questo punto la sanatoria come si risolve?
Nell'informazione vorrei essere attenta a tutelare anche la lavoratrice,nella circolare congiunta del 27 luglio è previsto, ma si parla di cause di forza maggiore,decessi.... in altri casi alla lavoratrice è possibile il rilascio di un permesso per attesa occupazione, cpome indicato nella circolare?
grazie

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adirmigranti
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Re: sanatoria licenziamento

Messaggio da adirmigranti » mer set 09, 2020 4:13 pm

Salve,
la circolare a cui fa riferimento è la seguente:
https://www.interno.gov.it/sites/defaul ... 7.2020.pdf

A pag. 5 in particolare si fa riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro e nello specifico all'interruzione per causa di forza maggiore, tra le quali però non sarà certo considerato il licenziamento:
In tutti i casi, qualora il predetto subentro non sia possibile per ragioni indipendenti dalla
volontà del lavoratore, quest’ultimo, convocato presso lo Sportello Unico, avrà il diritto di
richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione con contestuale estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell’articolo 103.
Per quel che riguarda gli adempimenti del datore di lavoro in merito alla comunicazione di cessazione è necessario accertarsi tramite il portale del Ministero se risulta scaricabile la comunicazione obbligatoria già inoltrata automaticamente dal Min. dell'Interno a quello del Lavoro (l'ultima icona a destra), quindi procedere alla comunicazione come descritto nella faq 23 (https://www.interno.gov.it/it/faq-emers ... rti-lavoro):
Come si effettua la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico per causa di forza maggiore?
Laddove il rapporto di lavoro domestico, iscritto provvisoriamente dall’INPS, si interrompa per sopravvenuta causa di forza maggiore (decesso dell’assistito o del datore di lavoro, nelle more della definizione della procedura di emersione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione), come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite il sito http://www.inps.it, accedendo con il proprio PIN a servizi on line – servizi per il cittadino – servizi di rapporto di lavoro domestico – variazione di rapporto di lavoro, scegliendo la motivazione “decesso o altro” .
Altrimenti nel caso in cui sia stata dichiarata con l'emersione la disponibilità all'assunzione, consigliamo di inviare comunicazione scritta al SUI per anticipare la convocazione: ovviamente in questo caso potrebbero aprirsi vari scenari, tanto per il datore quanto per il lavoratore, che lasciamo però indistinti in mancanza di indicazioni più esaurienti.

Cordialmente

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