Rinnovo

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Martini.Sara
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Rinnovo

Messaggio da Martini.Sara » mar gen 12, 2021 10:18 pm

Di seguito un quesito che ci ha presentato un'assistente sociale che lavora nel territorio valdelsano.

Una giovane donna senegalese incinta, venuta in Italia (da maggiorenne) nel 2017 per raggiungere la famiglia d’origine a Poggibonsi dove ha partorito nel 2018. Dopo discussioni con i familiari è tornata in Senegal ed rientrata successivamente in Italia spostandosi a Torino e dove ha ottenuto un permesso di soggiorno per attesa occupazione e la figlia per motivi familiari, in scadenza il 11/02/2021.

La donna pur stando a Torino ha sempre mantenuto la residenza a Poggibonsi. A seguito di problemi abitativi e lavorativi (al momento infatti è disoccupata) a Torino, su suggerimento dei servizi sociali torinesi, risultando residente a Poggibonsi, è rientrata nel nostro territorio ed è stata presa in carico dai servizi sociali di Poggibonsi.

I suoi familiari non sono più qui in zona, e al momento la signora senegalese e la figlia sono state sistemate in maniera provvisoria in un abitazione diversa da quella dove risultano residenti.

Sulla base di questi presupposti, che tipo di rinnovo consigliate di far presentare a lei e alla figlia? Possiamo consigliare di richiedere nuovamente l'attesa occupazione per la madre e motivi familiari per la figlia?

ringraziamo anticipatamente
Sara
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adirmigranti
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Re: Rinnovo

Messaggio da adirmigranti » mer gen 13, 2021 12:12 pm

Salve,
il rinnovo per attesa occupazione sarà possibile soltanto se nell'arco dell'anno di permesso di cui è in possesso ha lavorato anche solo per un breve periodo in modo da interrompere lo stato di disoccupazione.

Con circolare 40579 del 3/10/2016 (vedi allegato) il Ministero dell'Interno ha fornito le seguenti indicazioni:
Con riguardo, peraltro, all'ultima parte del comma 1, dell'articolo 22, il legislatore ha voluto chiarire che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b) , ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

In tale contesto e, più nel dettaglio, con riguardo all'accertamento del requisito del reddito minimo, appaiono di interesse, peraltro, le motivazioni recentemente addotte dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella Sentenza N. 2730/16 (2). Il dispositivo, infatti, nel ribadire che la valutazione sul reddito debba aver luogo anche sotto il profilo prognostico enuncia taluni, specifici, criteri in base ai quali, l'Autorità amministrativa, deve compiere la prognosi. In particolare, è detto che si dovrebbe tener conto "...della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento".
Non sappiamo se vi siano le condizioni per chiedere l'autorizzazione speciale di cui all'art. 31, c.3. del T.U. e il conseguente rilascio di un permesso per assistenza minori, ma questa ci sembra sia l'unica alternativa possibile, in mancanza di un marito (o anche solo del padre) che possa farsi carico della famiglia.

In attesa di eventuali aggiornamenti,
cordiali saluti
Allegati
circ. Min. Int 3.10.2016 pds attesa occupazione.pdf
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Martini.Sara
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Re: Rinnovo

Messaggio da Martini.Sara » dom gen 17, 2021 11:08 am

Potrebbe aver senso provare a richiedere (prima della scadenza)il rinnovo del permesso per attesa occupazione e provare la strada dell'assistenza minori ai sensi dell'art. 31, c.3. del T.U solo nel caso in cui il rinnovo per attesa occupazione venga respinto?
Grazie ancora per il vostro supporto,

Sara

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adirmigranti
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Re: Rinnovo

Messaggio da adirmigranti » lun gen 18, 2021 12:32 pm

Salve,
ci sembra che il consiglio migliore sia provare parallelamente le due strade dato che la richiesta al Tribunale dei Minori prevede una attesa anche di oltre 9 mesi per la risposta e l'eventuale decreto che autorizza la permanenza per assistenza minori: qualora poi venga concesso il permesso per attesa occupazione basterà comunicare al tribunale l'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno.
Cordialmente

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