Studenti stranieri entro 150 gg.: sufficiente la dichiarazione di presenza

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adirmigranti
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Studenti stranieri entro 150 gg.: sufficiente la dichiarazione di presenza

Messaggio da adirmigranti » gio dic 31, 2020 10:35 am

In sede di conversione in legge del D.L 130/2020 il parlamento ha approvato un emendamento che semplifica le procedure per il soggiorno di studenti extracomunitari.

In particolare è stato introdotto l'art 38-bis del T.U. Immigrazione:
Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri).

1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis.
Non sarà quindi più necessario richiedere un permesso di soggiorno, anche quando la permanenza in Italia sia superiore ai 90 gg., seppur entro i 150 gg.

L'articolo 6, c. 8, del T.U., in riferimento ai soggiorno per studio di breve durata (che quindi non consente l'iscrizione anagrafica) afferma:
(...) gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
Infine, l'art. 7, c. 2-bis del T.U., in merito a gli "Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro", ed in particolare alla mancata comunicazione di cessione di fabbricato:
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

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