Stranieri e accesso al gratuito patrocinio. Quando è possibile?

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adirmigranti
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Stranieri e accesso al gratuito patrocinio. Quando è possibile?

Messaggio da adirmigranti » ven lug 30, 2021 6:01 pm

Le risposte alle domande più frequenti.

Cos'è il gratuito patrocinio a spese dello Stato?
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Esso consente a chi è privo di risorse economiche sufficienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale sia nel processo penale, che nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.).
Nessuna somma deve, quindi, essere corrisposta all’avvocato, poiché il legale viene retribuito dallo Stato. La violazione, da parte dell'avvocato, del divieto di percepire compensi o rimborsi dal proprio assistito, costituisce illecito disciplinare professionale.

Il patrocinio a spese dello Stato è regolato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Gli stranieri possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Si, il Testo unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) ha previsto sia nel processo penale che nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, una equiparazione al trattamento previsto per il cittadino italiano di quello relativo allo straniero o all’apolide.

Nei procedimenti diversi da quello penale viene richiesto che lo straniero sia “regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare”. Il concetto di "straniero regolarmente soggiornante" secondo la giurisprudenza deve essere interpretato in senso estensivo comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo e/o giurisdizionale dal cui esito possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (vedi Cass. civ. Sez. II Sent., 05/01/2018, n. 164).
Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Quali sono le condizioni economiche per poter accedere al gratuito patrocinio?
Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari di un reddito annuo imponibile, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.746,68 (parametro aggiornato ogni due anni). Nel calcolo del reddito rientrano anche i redditi su cui non viene pagata l’IRPEF, come il reddito di cittadinanza. Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (a meno che non si tratta di una causa in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).

Quali altri requisiti sono richiesti per poter per poter beneficiare del gratuito patrocinio?
Nei giudizi diversi da quello penale la legge richiede che le ragioni di chi agisce o resiste “risultino non manifestamente infondate”», per evitare che i non abbienti siano indotti «a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico». Diversamente, nel processo penale viene assicurata una più intensa protezione, sganciando l’ammissione al beneficio da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato.

Per i soli cittadini stranieri il testo unico sulle spese di giustizia richiede che i redditi prodotti all’estero siano certificati dalla autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il certificato consolare può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 157/2021)

Dove si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
Occorre distinguere a seconda che si tratti di una controversia civile, amministrativa, tributaria o di un giudizio penale.
Nel primo caso (civile, amministrativo, tributario) la domanda deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella cui circoscrizione ha sede il giudice competente per la causa e va redatta in carta semplice secondo uno schema prestabilito a seconda della materia del contendere. Invece, in ambito penale, la domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il pende il procedimento.
fonte e approfondimenti: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... -possibile

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adirmigranti
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Re: Stranieri e accesso al gratuito patrocinio. Quando è possibile?

Messaggio da adirmigranti » ven lug 30, 2021 6:02 pm

Lo straniero può accedere al gratuito patrocinio anche senza certificazione consolare

Secondo la Corte Costituzionale è sufficiente la dichiarazione sostitutiva se il cittadino extra Ue non può produrre la documentazione consolare sui redditi prodotti all’estero


Non è ragionevole, e contrasta con l’effettività del diritto di difesa, che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 157 depositata il 20 luglio scorso con cui è stato dichiarato illegittimo l’articolo 79, comma 2, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea di dimostrare di aver fatto tutto il possibile, in base a correttezza e diligenza, per presentare la richiesta documentazione, e quindi di produrre una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.

L’intervento della Corte nasce da un procedimento nel quale due cittadini di nazionalità indiana si erano visti negare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non avendo prodotto la certificazione dell’autorità consolare competente che, ai sensi dell’art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia, avrebbe dovuto attestare la veridicità di quanto indicato relativamente ai redditi prodotti all’estero.
Invero, il testo unico in materia di spese di giustizia introduce, nell’art. 119, con riferimento al patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, una equiparazione al trattamento previsto per il cittadino italiano di quello relativo allo «straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare».
Sennonché, a fronte di tale equiparazione, l’art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia stabilisce che, per i soli cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea, «i redditi prodotti all’estero debbano essere certificati dalla autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato», senza contemplare alcun rimedio all’eventuale condotta non collaborativa di tale autorità e, dunque, all’impossibilità di produrre la relativa certificazione.
Per converso, nella disciplina riservata al processo penale, l’art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia prevede che «in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione».

La Corte evidenzia come, se è vero che la distinzione tra processo penale e altri processi (civile, amministrativo, contabile e tributario) possa giustificare il fatto che vengano ritenute non irragionevoli, se correlate alle diverse caratteristiche e implicazioni dei vari processi, talune differenziazioni nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato, tuttavia tale differenziazione non può in alcun modo legittimare la mancata previsione di un correttivo che permetta di superare l’ostacolo creato dalla condotta omissiva, o in generale non collaborativa, dell’autorità consolare.
A fronte, dunque, dell’impossibilità di ottemperare all’onere di esibire la documentazione consolare – afferma la Corte - deve riespandersi, a favore del richiedente, l’opportunità di avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La pronuncia uniforma, quindi sotto il profilo della certificazione dei redditi prodotti all’estero, la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario a quanto già previsto per il processo penale, non essendoci, sul punto, alcuna ragione per differenziarli.
fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... -consolare

leggi la sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/acti ... T:2021:157

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