Decreto flussi, quanto tempo ci vuole per ottenere il nulla osta al lavoro? FAQ

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adirmigranti
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Decreto flussi, quanto tempo ci vuole per ottenere il nulla osta al lavoro? FAQ

Messaggio da adirmigranti » ven giu 10, 2022 6:15 pm

In linea generale la disciplina dei procedimenti concernenti l’immigrazione e la cittadinanza ‘viaggia su binari normativi’ del tutto svincolati da quelli previsti dalla legge n. 241 del 1990 e risponde a logiche ed esigenze organizzative (correlate alla mole e alla complessità dei procedimenti implicati) non conciliabili con l’ordinario sistema dei termini.
L’art. 2 della legge 241 del 1990, nel disciplinare in linea generale la materia dei tempi e dei termini entro i quali l’amministrazione si deve pronunciare per iscritto, sottrae espressamente i procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza anche al limite temporale massimo dei 180 giorni, non prevedendo neanche un espresso limite temporale. ll comma 4 dell’art. 2, infatti, non fissa un termine finale (superiore ai 180 giorni) entro il quale tali procedimenti si devono comunque concludere e nemmeno dispone che il superamento del termine debba essere giustificato nei singoli casi.

Cosa succede dopo l’inoltro della domanda di nulla osta al lavoro? Quanto bisogna aspettare?

Il Testo Unico sull’immigrazione prevede che il termine massimo per avere una risposta dopo l’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione di un lavoratore straniero sia di 60 giorni dalla presentazione della domanda in caso di lavoro subordinato non stagionale (art.22, al comma 5) e di 20 giorni in caso di lavoro subordinato stagionale (art. 24, comma 2).
Nei casi di irregolarita' sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini sopra previsti, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Si tratta, tuttavia, di termini non perentori e, quindi, se per motivi organizzativi lo Sportello Unico non è in grado di rilasciare il nulla osta entro il tempo prescritto, non è prevista alcuna sanzione né a ciò consegue alcun effetto automatico.
Il procedimento che porta al rilascio del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello Unico, si compone di due sub-procedimenti che coinvolgono:
- la Questura, per la verifica sulla sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero e del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta ;
- l’ITL (Ispettorato Territoriale al Lavoro) per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali che si intendono applicare, sulla capacità economica dell’impresa nonché sulla sussistenza di quote
Non sono previsti termini per l’adozione di tali pareri né gli stessi sono autonomamente impugnabili.

La procedura prevede che lo Sportello Unico, solo dopo aver acquisito il parere dall’ Ispettorato Territoriali del Lavoro e dalla Questura convochi il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Quando il parere dell’Ispettorato o della Questura sono negativi, il dirigente dello Sportello Unico, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda (ai sensi dell’ art. 10 bis L.241/90), procederà al rigetto della istanza.

Sono previste casi in cui si applica la regola del silenzio assenso in caso di mancato rispetto dei termini da parte dello Sportello unico?

Si, un ipotesi di silenzio assenzo è prevista in materia di lavoro stagionale. L’art 24, comma 5, del Testo Unico Immigrazione prevede che decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di nulla osta all’ingresso, se lo Sportello Unico non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
• la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
• il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno"
In questo caso non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".
In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contemporaneamente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del Permesso di soggiorno.

In tutti gli altri casi passato il periodo previsto dalla legge per il trattamento della pratica, il richiedete può sollecitare lo Sportello Unico ad avere una risposta in merito alla richiesta e qualora il sollecito non basti, provvedere con una diffida nella quale si invita lo stesso ufficio a velocizzare i tempi della pratica. Nel caso il silenzio continui, l’unico rimedio resta la proposizione di un’azione giudiziale di accertamento dell’obbligo di provvedere, con l'assegnazione da parte del giudice di un termine entro cui l'amministrazione deve rispondere.
fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... -al-lavoro

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